Ordinanza n. 149/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di Cremona n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, che ha disposto, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, la revoca della registrazione come unità zootecnica e del codice aziendale, e ha confermato il blocco ufficiale delle movimentazioni in ingresso e la sospensione della riproduzione; - della circolare del Ministero della Salute DG ISAN n. 27904 di data 5 luglio 2023, nella parte relativa all’identificazione e alla tracciabilità degli animali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza veterinaria di revoca della registrazione dell’unità zootecnica e del codice aziendale, conferma del blocco delle movimentazioni e sospensione della riproduzione, nonché circolare ministeriale in materia di identificazione e tracciabilità degli animali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore zootecnico)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato l’ordinanza con cui l’ATS ha revocato la registrazione dell’allevamento e il codice aziendale, confermando il blocco delle movimentazioni e la sospensione della riproduzione. La revoca è stata adottata dopo accertamenti relativi a tre bovini: un capo risultato vivo nonostante fosse documentalmente deceduto e smaltito anni prima; un capo registrato come deceduto ma successivamente sottoposto a trattamento, campionato e macellato; un ulteriore animale al quale sarebbe stata apposta una marca auricolare duplicata. La ricorrente ha dedotto la distinzione tra identificazione e tracciabilità, sostenendo che eventuali irregolarità identificative non implicassero automaticamente la perdita della tracciabilità; carenza e contraddittorietà della motivazione, anche perché il verbale avrebbe contestato la mancata identificazione e non la non tracciabilità; superamento della criticità relativa a uno dei capi mediante distruzione dell’animale; erronea esclusione dell’istituto della diffida; violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione e erronea applicazione della revoca, ritenuta misura non vincolata. L’ATS ha richiamato una situazione più ampia e reiterata di irregolarità dell’allevamento, risalente anche agli anni precedenti, tra cui animali non presenti in anagrafe, identificativi duplicati, carenze documentali e numerose sanzioni veterinarie.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato la sospensione già disposta in sede monocratica della revoca della registrazione dell’unità zootecnica, del codice aziendale e del blocco delle movimentazioni. Il Collegio ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fondasse la misura esclusivamente sulla non identificabilità di tre capi, mentre le ulteriori e più gravi criticità richiamate dall’ATS erano state sviluppate soltanto nella memoria difensiva e nella relazione del Distretto Veterinario. Tali elementi costituivano un’integrazione postuma della motivazione, non ammissibile quando sostituisca integralmente la motivazione originaria e introduca una nuova ponderazione dell’interesse pubblico senza previo contraddittorio procedimentale. Il giudice ha inoltre rilevato la violazione del principio di proporzionalità: l’art. 15, comma 5, d.lgs. 134/2022 deve essere coordinato con il comma 3-d, che consente l’abbattimento dei singoli animali non identificati e non tracciabili, sicché l’amministrazione deve motivare perché non siano sufficienti misure meno gravose prima di applicare la revoca dell’intera registrazione aziendale. La progressione sanzionatoria dall’intervento sui singoli capi alla revoca del codice aziendale non risultava rispettata né adeguatamente giustificata. Il TAR ha precisato che il blocco delle movimentazioni, in quanto misura temporanea, se reiterato costituisce un atto autonomo e non meramente confermativo; pertanto, l’ordinanza impugnata era autonomamente lesiva e non occorreva impugnare il precedente blocco. È stato lasciato fermo il potere dell’ATS di svolgere ulteriori controlli e adottare nuove misure restrittive in presenza di ulteriori violazioni. La trattazione del merito è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, d.lgs. 134/2022
Prevede la revoca della registrazione e del codice aziendale in relazione a violazioni riguardanti la sostituzione non autorizzata dei mezzi di identificazione, la sostituzione di un animale o l’alterazione dell’identificazione; il potere deve essere coordinato con misure meno gravose previste dalla disciplina.
art. 15, comma 3-d, d.lgs. 134/2022
Attribuisce all’autorità veterinaria il potere di disporre l’abbattimento dei singoli animali non identificati quando non siano tracciabili neppure mediante controlli successivi; costituisce, secondo il TAR, un termine di confronto per la graduazione della risposta sanzionatoria.
art. 139, par. 1, Reg. (UE) 2017/625
“Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”
Impone che le misure di vigilanza e le sanzioni in materia veterinaria siano effettive, proporzionate e dissuasive.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, applicata dal TAR per confermare la sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata.
art. 56 c.p.a.
Disciplina le misure cautelari monocratiche, già accordate con decreto cautelare nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Reg. (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di revoca della registrazione di un allevamento si fonda su specifiche irregolarità relative all’identificazione di singoli animali, l’amministrazione non può integrare o sostituire in giudizio la motivazione originaria mediante una più ampia ricostruzione di pregresse e ulteriori criticità, se tale ricostruzione comporta una nuova valutazione dell’interesse pubblico e non è stata oggetto di contraddittorio procedimentale.
- In materia di vigilanza veterinaria, la revoca della registrazione dell’unità zootecnica e del codice aziendale deve rispettare il principio di proporzionalità e la progressione delle misure: prima di applicare la misura riferita all’intero allevamento, l’amministrazione deve valutare e motivare l’insufficienza di interventi meno gravosi riferiti ai singoli animali o alle singole violazioni.
- L’obbligo europeo di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive impone all’amministrazione di graduare la risposta repressiva in relazione alla gravità e alla portata delle violazioni, esplicitando perché la misura più incisiva sia necessaria per tutelare l’interesse pubblico.
- La reiterazione di un blocco delle movimentazioni, essendo una misura temporanea, non è un atto meramente confermativo: ogni nuova applicazione deve essere sorretta da un’autonoma valutazione e può essere autonomamente impugnata.
- La motivazione del provvedimento deve contenere gli elementi essenziali della valutazione dell’interesse pubblico e della scelta della misura adottata; gli scritti difensivi dell’amministrazione non possono introdurre per la prima volta in giudizio una motivazione integralmente sostitutiva di quella dell’atto impugnato.
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