Ordinanza n. 2509/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Consolato Generale d’Italia in Istanbul ha respinto il visto d’ingresso per motivi di studio richiesto dalla ricorrente ex art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 286/1998 ed ex art. 6 bis del d.P.R. n. 334/2004; - della Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca, rubricata “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025-2026”, nella parte in cui limita la dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza “mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, escludendo, a tal fine, la possibilità di proporre terzi garanti appartenenti comunque alla cerchia familiare dell’istante; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, con contestuale impugnazione della circolare ministeriale sulle procedure per l’ingresso e l’immatricolazione degli studenti internazionali per l’anno accademico 2025-2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre contestato la circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca nella parte in cui consente di dimostrare i mezzi economici di sussistenza mediante garanzie personali dell’istante o dei genitori, escludendo la possibilità di indicare terzi garanti appartenenti alla cerchia familiare. Il diniego è stato motivato dall’insufficienza delle risorse economiche disponibili per sostenere la frequenza del corso di laurea in Psychological Science presso l’Università degli Studi di Padova. In particolare, l’Amministrazione ha rilevato l’assenza di mezzi propri della ricorrente, redditi mensili dei genitori pari a 427 euro ciascuno e somme presenti sul conto corrente della ricorrente versate integralmente dalla madre e derivanti da entrate una tantum. Tali risorse sono state ritenute inidonee a coprire i costi del primo anno accademico, comprendenti tasse universitarie per 3.000 euro e spese di soggiorno annuali per 9.490 euro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’istruttoria amministrativa fosse completa e che il diniego fosse giustificato dall’insufficienza complessiva dei mezzi economici della richiedente rispetto ai costi prevedibili degli studi e del soggiorno in Italia. Il giudice ha valorizzato l’assenza di redditi propri, la modesta capacità reddituale dei genitori e la provenienza una tantum delle somme accreditate sul conto della ricorrente. Non è stata ravvisata, in questa fase, una ragione sufficiente per sospendere il diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa della richiesta del visto d’ingresso per motivi di studio.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato in relazione alla disciplina del visto d’ingresso per motivi di studio.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il diniego di visto per motivi di studio non può essere sospeso quando, a una sommaria delibazione, emerga la completezza dell’istruttoria e l’insufficienza delle risorse economiche disponibili rispetto ai costi documentati o prevedibili del percorso universitario e del soggiorno.
- Ai fini della valutazione della capacità economica del richiedente un visto per studio, l’Amministrazione può considerare complessivamente l’assenza di redditi propri, la capacità reddituale dei genitori e la natura non stabile o una tantum delle somme presenti sul conto corrente del richiedente.
- La domanda cautelare deve essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando gli elementi economici accertati dall’Amministrazione non risultino idonei a garantire la copertura delle tasse universitarie e delle spese di soggiorno previste per il primo anno di studi.
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