Cassazione Civile, Ordinanza n. 37027/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore istante aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento di una società sportiva per euro 793.450,00, deducendo due titoli: retribuzioni maturate per l’attività lavorativa svolta da un soggetto quale direttore generale della società e provvigioni per attività di mediazione nella compravendita di giocatori. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per difetto di data certa della documentazione prodotta. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto: priva di data certa la documentazione in copia; non provata l’effettiva esecuzione, il contenuto e la misura delle prestazioni; non attendibile il richiamo alla comunicazione inviata alla società e al successivo riscontro, non sufficienti a conferire data certa ai contratti; tardiva e comunque non idonea la produzione documentale; validamente operato il disconoscimento della conformità delle copie. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione dell’art. 2704 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale valorizzato l’anteriorità dei documenti rispetto al fallimento della società sportiva e il fatto che il curatore li avesse rinvenuti tra i documenti del fallito; omesso esame ex artt. 115 e 116 c.p.c. e mancata ammissione di prove e ordini di esibizione sulla concreta attività svolta; violazione dell’art. 2719 c.c., assumendo che il disconoscimento della copia fosse tardivo e che comunque fosse stata necessaria l’ammissione di prova per dimostrare il contenuto delle scritture.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che, per il contratto del 2011, la decisione di merito era sorretta da due autonome rationes: mancanza di data certa e mancata produzione dell’originale a fronte di copia disconosciuta; la censura sulla tardività del disconoscimento non incideva, perché nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove. Quanto alla copia disconosciuta, la Corte ha ribadito che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l’accertamento della conformità tramite altri mezzi, ma ha rilevato la genericità della doglianza per mancata prova testimoniale. Per i contratti del 2008 e del 2010, la Corte ha confermato che l’art. 2704 c.c. non contiene un elenco tassativo dei fatti idonei a provare la data certa, ma la valutazione spetta al giudice di merito caso per caso; nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a contestare l’apprezzamento di fatto del Tribunale, senza dimostrare fatti equipollenti idonei a rendere certa l’anteriorità delle scritture né la precisa corrispondenza tra i documenti rinvenuti e quelli prodotti. Le doglianze su attività svolta e istruttoria sono state reputate non decisive, perché l’ostacolo decisivo restava l’assenza di un titolo contrattuale opponibile alla procedura. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa verso i terzi anche in base a fatti diversi dalla registrazione, ma l’idoneità di tali fatti va valutata dal giudice di merito caso per caso.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità della copia all’originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di accertarne la conformità con altri mezzi di prova.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l’omesso esame delle prove e delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 99, comma 7, l. fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove non formulate in sede di verifica.
art. 46 l. fall.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’istanza del curatore fallimentare volta a far valere il rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può sollevare eccezioni nuove rispetto alla fase di verifica, senza che ciò determini di per sé tardività o inammissibilità della difesa.
- La data certa di una scrittura privata non autenticata ex art. 2704 c.c. può essere desunta anche da fatti diversi da quelli espressamente tipizzati, ma la loro idoneità probatoria è rimessa alla valutazione di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una mera rivalutazione del fatto.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente l’inutilizzabilità del documento: il giudice può verificare la conformità con altri mezzi di prova.
- Chi deduce in cassazione la mancata ammissione di prova testimoniale deve indicare in modo specifico i capitoli di prova e i fatti decisivi da provare; in difetto, la censura è generica e non scrutinabile.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resta immune da censura, le doglianze sulle altre diventano prive di interesse e non possono condurre alla cassazione.
- In sede di insinuazione al passivo, l’assenza di un titolo contrattuale opponibile alla procedura costituisce ostacolo assorbente all’accoglimento della domanda, rendendo non decisive le contestazioni sulla sola esecuzione dell’attività lavorativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →