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Ordinanza

Ordinanza n. 261/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale del 10 febbraio 2026 relativo al silenzio-rigetto dell’istanza di sanatoria, alla persistente efficacia dell’ordine di demolizione e agli atti conseguenti, nonché ordinanza di demolizione dell’11 luglio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ditta ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del responsabile del settore urbanistica del Comune che dava atto del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, della riespansione dell’efficacia dell’ingiunzione di demolizione, della trasmissione degli atti alla Polizia Municipale per la verifica dell’inottemperanza, dell’applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e della non sanabilità del manufatto. Sono stati inoltre impugnati l’ordine di demolizione dell’11 luglio 2025, il rigetto implicito dell’istanza di sanatoria, il silenzio-rigetto eventualmente formatosi, con richiesta di rimessione in termini, e le comunicazioni di avvio dei procedimenti. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emergono, in particolare, censure rivolte alla legittimità degli atti edilizi e alla definizione della domanda di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A un primo esame, il ricorso è apparso inammissibile nella parte diretta contro il provvedimento del 10 febbraio 2026, ritenuto privo di autonoma lesività e quindi non impugnabile. Secondo il Collegio, tale atto, pur modificando parzialmente la precedente ordinanza di demolizione in senso favorevole alla ricorrente, svolge una funzione meramente ricognitiva: prende atto di un effetto già prodottosi ex lege nel settembre 2025, cioè del rigetto tacito dell’istanza di sanatoria; ribadisce la persistente efficacia dell’ordine di demolizione; e trasmette gli atti alla Polizia Municipale per verificare l’eventuale inottemperanza. L’atto non aggiunge, modifica o precisa nulla sull’esito della sanatoria, che resta definito dal precedente provvedimento tacito di rigetto, non impugnato. Il periculum in mora non è stato ritenuto decisivo, poiché la cautela è stata negata già per l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il rigetto tacito dell’istanza di accertamento di conformità si era già formato ex lege nel settembre 2025 e costituiva l’atto definitorio della domanda di sanatoria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La previsione delle sanzioni in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione è stata richiamata nel provvedimento comunale impugnato, senza che l’ordinanza cautelare ne esaminasse autonomamente la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di misura cautelare

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 37 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto la rimessione in termini rispetto all’impugnazione del silenzio-rigetto, ma l’ordinanza non ha accolto tale richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità

    La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che si limiti a prendere atto di un rigetto tacito già formatosi ex lege, senza incidere autonomamente sull’esito dell’istanza, non presenta autonoma lesività e non è impugnabile come nuovo provvedimento di rigetto.
  • La trasmissione degli atti alla polizia municipale per l’accertamento dell’eventuale inottemperanza a un ordine di demolizione costituisce attività conseguente e non determina, di per sé, una nuova definizione della domanda di sanatoria né una nuova lesione autonomamente impugnabile.
  • Quando l’amministrazione ribadisce la persistente efficacia di un ordine di demolizione senza introdurre nuove statuizioni sostanziali, la lesione deve essere contestata mediante tempestiva impugnazione dell’ordine originario o dell’atto realmente lesivo.
  • Ai fini della tutela cautelare, l’apparente inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto non autonomamente lesivo esclude il fumus boni iuris e giustifica il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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