Cassazione Penale, Sentenza n. 21222/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/11/2020. I motivi principali sono: mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia (violazione dell'art. 666 c.3 cod. proc. pen. e pregiudizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), vizio del procedimento camerale per omesso avviso (art. 127 cod. proc. pen.), carenza di motivazione circa la natura giuridica della revoca (omessa indicazione se ai sensi dell'art. 168, primo o secondo comma) e omessa verifica del principio di anteriorità e della conoscibilità, da parte del giudice della cognizione, delle condanne intermedie che avrebbero potuto costituire causa ostativa al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari di Frosinone. Sul piano processuale ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi relativi alla nullità assoluta per mancata notifica, atteso che la nomina di difensore di ufficio e la mancata eccezione in udienza hanno sanato la mancata notifica a uno dei difensori di fiducia. Sul piano sostanziale ha invece ritenuto che la revoca poteva essere ammissibile in linea di principio quando la sospensione sia stata concessa in violazione del combinato disposto degli artt. 164 e 168 cod. pen. (p. es. per precedente condanna a pena detentiva non sospesa che, in cumulo, supera i limiti di cui all'art. 163), ma ha censurato il GIP per non aver verificato se le condanne intermedie fossero documentalmente conoscibili al giudice che concesse la sospensione: su questo punto il giudice dell'esecuzione dovrà acquisire gli elementi probatori necessari (anche il fascicolo del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 666 c.5 cod. proc. pen.) e motivare nuovamente la decisione, indicando quale disposizione di art. 168 è stata applicata e la relazione temporale e documentale tra le condanne.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Norma di riferimento per la revoca della sospensione condizionale; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione specifichi quale comma è applicato (es. comma 1, 2 o 3) e motivi la revoca in rapporto ai presupposti indicati
art. 164, secondo e quarto comma, cod. pen.
Regola l'incompatibilità della sospensione con la sussistenza di precedenti condanne; la Corte conferma che la sospensione concessa in violazione del combinato disposto puo' giustificare la revoca
art. 163 cod. pen.
Limiti di cumulabilità delle pene; la revoca può essere giustificata quando il cumulo di pene supera i limiti di questa norma
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori d'ufficio; la Corte ordina di usarlo per acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e verificare la conoscibilità delle condanne intermedie
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di notificare l'avviso di udienza; la Corte valuta la mancata notifica rispetto alla sanabilità alla luce della presenza/assenza di eccezioni in udienza
art. 127 cod. proc. pen.
Richiami in rapporto all'avviso delle parti per il procedimento camerale; la Corte ha ritenuto infondato il vizio in presenza delle circostanze indicate
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la nomina di difensore d'ufficio in caso di mancata costituzione; la nomina e la mancata eccezione hanno contribuito a sanare la presunta nullità processuale
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla sanabilità delle nullità di regime intermedio; applicata per ritenere sanata l'omessa notifica a uno dei difensori di fiducia
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Censurata dal ricorrente come norma richiamata per nullità relative all'assistenza e rappresentanza, ma la Corte l'ha ritenuta non operativa nel caso concreto
art. 24 Costituzione
Richiamato dal ricorrente per violazione del diritto di difesa; la Corte ha valutato che il diritto di difesa non è risultato, alla fine, pregiudicato in modo tale da comportare l'annullamento senza rinvio
art. 47 Ord. pen.
Citato in relazione alla declaratoria di estinzione della pena: la giurisprudenza consente comunque la verifica dell'effetto di tale declaratoria sulla situazione di revoca
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è ammissibile se la sospensione è stata concessa in violazione delle norme sugli ostacoli al beneficio (art. 164 e segg.) e, in particolare, quando il cumulo delle pene eccede i limiti di legge (art. 163).
- Il giudice dell'esecuzione deve accertare se le condanne "intermedie" fossero documentalmente conoscibili al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio: se erano note, l'obiezione poteva e doveva essere valutata nel grado di cognizione; se non erano note, il giudice dell'esecuzione può intervenire.
- Prima di revocare, il giudice dell'esecuzione deve acquisire e valutare il fascicolo del giudizio di cognizione (o altra documentazione probatoria) usando i poteri istruttori d'ufficio (art. 666 c.5 c.p.p.) e motivare chiaramente quale disposizione di legge giustifica la revoca e il rapporto temporale tra le condanne.
- La mancata notifica dell'avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia integra, in linea di principio, una nullità intermedia che può essere sanata se il difensore presente non ha eccepito o se è stato nominato difensore d'ufficio senza lamentare il vizio; tuttavia è buona prassi assicurare la notifica a tutti i difensori nominati.
- Nelle ipotesi di dubbio sulla conoscibilità delle condanne pregresse, il giudice dell'esecuzione dovrebbe sospendere la decisione fino all'acquisizione della documentazione necessaria e motivare puntualmente la valutazione della "anteriorità" e della rilevanza delle condanne intermedie.
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