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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione aveva iscritto a ruolo euro 5.907,80 per imposte ipotecarie e catastali relative all’anno 1981, conseguenti a una precedente decisione della Commissione tributaria centrale che aveva accolto solo in parte il ricorso contro l’atto impositivo presupposto. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’annullamento della cartella per difetto di motivazione, ritenendosi insufficiente il mero richiamo alla sentenza della Commissione tributaria centrale. L’Agenzia, con un solo motivo di ricorso per cassazione, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 7 l. n. 212/2000 e del d.m. n. 321/1999, sostenendo che la cartella fosse invece adeguatamente motivata perché indicava in modo chiaro e puntuale la sentenza presupposta e la ragione della pretesa. Nel giudizio di legittimità, il contribuente ha eccepito e poi invocato l’estensione in proprio favore del giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale, giudicato divenuto definitivo nelle more del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 1306 c.c. in materia di solidarietà tributaria e ha considerato sussistenti i presupposti per l’opponibilità del giudicato favorevole del coobbligato, escludendo che l’autonoma impugnazione da parte del contribuente costituisse ostacolo, poiché non si era formato un giudicato sfavorevole definitivo nel suo specifico rapporto con il Fisco.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, nelle more del giudizio di legittimità, si fosse formato un giudicato favorevole in favore di un coobbligato solidale e che tale giudicato fosse opponibile anche al contribuente resistente ai sensi dell’art. 1306 c.c., in assenza di un giudicato sfavorevole definitivo tra quest’ultimo e l’Amministrazione e trattandosi di decisione non fondata su ragioni personali. La Corte ha quindi confermato il risultato favorevole al contribuente, compensando le spese per la sopravvenuta formazione del giudicato in corso di causa. Ha altresì escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dall’Agenzia come norma sulla motivazione/contenuto della cartella di pagamento; la Corte non ne accoglie la censura perché prevale l’effetto del giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    invocato per il difetto di motivazione dell’atto; il ricorso è comunque rigettato per l’opponibilità del giudicato esterno favorevole.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato a sostegno della sufficienza/insufficienza della motivazione della cartella; la decisione finale si fonda invece sul giudicato esterno in materia di solidarietà tributaria.

  • d.m. n. 321/1999

    menzionato tra le fonti asseritamente violate in tema di struttura della cartella esattoriale.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018

    prevede che il diniego della definizione sia notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità degli atti processuali e sia impugnabile entro sessanta giorni; nel caso concreto il diniego era stato notificato tempestivamente ma non impugnato.

  • artt. 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per affermare la regolarità della notificazione del diniego di definizione al contribuente.

  • art. 1306 c.c.

    applicato estensivamente in materia di solidarietà tributaria: il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio di altro coobbligato, salvo che esista un giudicato sfavorevole definitivo nel proprio giudizio o che il giudicato sia fondato su ragioni personali.

  • art. 324 c.c.

    richiamato per affermare che il giudicato definitivo separa il rapporto contribuente-fisco dalla causa originaria e consolida una nuova situazione processuale riferita solo alla parte interessata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato favorevole formatosi tra il Fisco e uno dei condebitori solidali può essere opposto anche da un altro coobbligato, secondo l’art. 1306 c.c., purché il giudicato sia definitivo, non vi sia già un giudicato tra quest’ultimo e l’Amministrazione e la decisione non dipenda da ragioni personali del solo coobbligato vincitore.
  • L’autonoma impugnazione dell’atto impositivo da parte del coobbligato non impedisce di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in altro giudizio, salvo che nel suo giudizio si sia già formato un giudicato sfavorevole definitivo.
  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene un giudicato esterno favorevole opponibile alla parte resistente, il ricorso contro la sentenza impugnata deve essere rigettato perché la decisione sopravvenuta assorbe la censura dedotta.
  • In tema di solidarietà tributaria, il giudicato definitivo determina un autonomo assetto del rapporto tra contribuente e Fisco, distinto dalla originaria pretesa tributaria e rilevante anche ai fini dell’estensione soggettiva degli effetti favorevoli della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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