Sentenza n. 342/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della comunicazione prot. n. 6163 del 25 febbraio 2025 inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna a DRen Solare 15 S.r.l., avente ad oggetto l’improcedibilità dell’istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico denominato “GREEN AND BLUE SACCHEDDU” della potenza di 23.089,500 MW localizzato nel Comune di Sassari (SS); - ove occorrer possa, del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; - nonché di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. con i motivi aggiunti del 6 agosto 2025: - della comunicazione prot. n. 15204 del 23 maggio 2025 inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna a DRen Solare 15 S.r.l. avente ad oggetto “Impianto agro fotovoltaico denominato “GREEN AND BLUE Saccheddu” della potenza di 23.089,500 kW ubicato in località Saccheddu il Corpo A e Badde Rebuddu il Corpo B, nel Comune di Sassari (SS). Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza”; - ove occorrer possa, del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; - nonché di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione regionale di improcedibilità e successiva conferma dell'improcedibilità con archiviazione dell'istanza di PAUR relativa a un impianto agrivoltaico, adottate sulla base della l.r. Sardegna n. 20/2024; impugnazione incidentale del d.m. 21 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aveva presentato un'istanza per l'avvio del procedimento di rilascio del PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006, relativa alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Sassari. Dopo la sospensione del procedimento in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024 e la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale legge, la Regione ha ritenuto l'istanza improcedibile in applicazione della l.r. Sardegna n. 20/2024, qualificando l'impianto come agrivoltaico di grande taglia e l'area come non idonea. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità unionale e costituzionale della disciplina regionale e degli atti applicativi, sostenendo che il divieto regionale fosse incompatibile con il quadro statale ed europeo di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e che non potesse operare automaticamente nei confronti di procedimenti già avviati. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la conferma dell'improcedibilità e l'archiviazione dell'istanza, con riproposizione delle medesime censure.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la censura relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, unica base normativa degli atti impugnati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, aveva dichiarato l'illegittimità della disposizione per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi europei di massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, all'art. 20 d.lgs. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e allo Statuto speciale della Sardegna. Secondo il giudice, l'individuazione regionale di aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. L'inidoneità dell'area impone invece una valutazione concreta e caso per caso della compatibilità del progetto con le caratteristiche e il regime giuridico dell'area, sotto i profili urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e gli altri rilevanti. Gli uffici regionali non potevano quindi dichiarare automaticamente improcedibile l'istanza per il solo fatto che l'intervento ricadeva in un'area qualificata come non idonea. Sono stati annullati gli atti impugnati ed è stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento e concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia e per i mutamenti normativi e giurisprudenziali sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, nell'ambito del quale era stata presentata l'istanza relativa all'impianto agrivoltaico.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso [...] Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione.
La disposizione, nella parte in cui collega all'individuazione dell'area come non idonea un divieto assoluto e automatico, anche per procedimenti in corso e istanze già presentate, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e non poteva costituire base per l'improcedibilità automatica.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
È il parametro costituzionale in relazione al quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, per contrasto con i vincoli europei e con i principi fondamentali della materia.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Attribuisce alle regioni il potere di individuare le aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ma tale potere non consente di introdurre divieti assoluti e aprioristici.
artt. 1, comma 2, 2 e 7, d.m. 21 giugno 2024
Sono richiamati quali parametri interposti del giudizio di costituzionalità e concorrono a delimitare il potere regionale di individuazione delle aree idonee e non idonee.
direttiva 2023/2413/UE
Esprime principi di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibili con divieti regionali assoluti e aprioristici non fondati su concrete esigenze di tutela.
artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Regione Sardegna
Sono stati richiamati dalla Corte costituzionale tra i parametri interposti rilevanti per valutare la disciplina regionale in materia di impianti da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- La qualificazione regionale di un'area come non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può equivalere, di per sé, a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell'intervento.
- Anche quando un progetto ricade in un'area classificata come non idonea, l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e caso per caso della compatibilità dell'impianto con le caratteristiche e il regime giuridico dell'area, considerando i profili urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e gli altri interessi rilevanti.
- È illegittima la dichiarazione automatica di improcedibilità di un'istanza autorizzativa relativa a un impianto da fonti rinnovabili fondata esclusivamente sulla classificazione legislativa dell'area come non idonea, senza lo svolgimento della valutazione concreta del progetto.
- Il potere regionale di individuare aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili deve essere esercitato nel rispetto dei principi europei e statali di massima diffusione delle energie rinnovabili e non può essere utilizzato per introdurre divieti generalizzati privi di una specifica giustificazione legata alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità.
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