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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19428/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da un rapporto di finanziamento garantito da fideiussione omnibus prestata nel 2006 da una società terza a garanzia di tutte le obbligazioni della debitrice principale. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione, e il tribunale, decidendo l’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il diniego ritenendo che la fideiussione fosse estinta per decadenza ex art. 1957 c.c. perché il creditore non aveva promosso tempestivamente azioni giudiziali contro il debitore principale entro il termine semestrale. In più, il tribunale aveva ritenuto nullo, per contrasto con la normativa antitrust e con il modello ABI dichiarato illegittimo, l’art. 7 del contratto di fideiussione, che derogava all’art. 1957 c.c., e da tale nullità aveva fatto discendere l’applicazione della disciplina codicistica e quindi l’estinzione della garanzia. La ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa, perché il tribunale avrebbe fondato la decisione su una questione di nullità rilevata d’ufficio senza instaurare il contraddittorio; 2) violazione dell’art. 1957 c.c.; 3) violazione dell’art. 7 della fideiussione e del modello ABI; 4) ulteriore violazione dell’art. 1957 c.c. per avere il tribunale tratto automaticamente dall’asserita nullità della clausola derogatoria l’applicabilità della decadenza legale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, pur essendo in astratto rilevabile d’ufficio la nullità parziale della clausola fideiussoria per contrasto con la disciplina antitrust, il tribunale non avrebbe potuto decidere su tale questione senza previamente assegnare alle parti un termine per contraddire ai sensi dell’art. 101 c.p.c., trattandosi di questione non meramente giuridica ma potenzialmente bisognosa anche di allegazioni e prove. Il decreto è stato quindi cassato e la causa rinviata al Tribunale di Patti, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa, che deve essere rispettato anche quando il giudice rilevi d’ufficio questioni decisive.

  • art. 101 c.p.c.

    se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione

    la questione rilevata d’ufficio può essere posta a base della decisione solo dopo aver provocato il contraddittorio delle parti, con assegnazione del termine per memorie ex art. 101 c.p.c.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione all’opposizione allo stato passivo.

  • art. 1957 c.c.

    il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate

    la Corte non decide nel merito sulla sua applicazione, perché assorbe i motivi; si limita a rilevare che il tribunale l’aveva ritenuta applicabile in conseguenza della nullità della clausola derogatoria.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per affermare la nullità parziale delle fideiussioni "a valle" limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa vietata.

  • L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)

    usato come base della nullità parziale della clausola fideiussoria per intesa restrittiva della concorrenza.

  • TFUE, art. 101

    richiamato, insieme alla legge antitrust interna, quale parametro della nullità della clausola riproduttiva dell’intesa vietata.

  • L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3

    richiamato nel ricostruire la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle delle intese vietate.

Massime di principio

  • Quando il giudice intenda fondare la decisione su una nullità rilevata d’ufficio, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti concedendo il termine di cui all’art. 101 c.p.c.; in difetto, la decisione è nulla.
  • La nullità parziale di una fideiussione omnibus "a valle" di un’intesa restrittiva della concorrenza può essere rilevata d’ufficio, ma il relativo accertamento richiede il rispetto integrale del contraddittorio anche in fatto, non essendo una mera questione di diritto.
  • Se il tribunale fonda il rigetto dell’ammissione al passivo su un profilo di nullità diverso da quello effettivamente discusso nella fase di verifica, deve rimettere la questione alle parti prima di decidere.
  • L’assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando l’accoglimento del primo motivo, fondato sulla violazione del contraddittorio, impone la cassazione con rinvio e la rinnovazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoFideiussioneNullità
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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