Sentenza n. 1852/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/98; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura, fondato esclusivamente sulla mancata acquisizione del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione, dopo che i servizi sociali del Comune avevano segnalato il minore alla predetta Direzione. Il provvedimento è stato contestato per difetto di motivazione, in quanto il parere costituisce un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito dall'amministrazione procedente e non un adempimento posto a carico dell'interessato. Nel giudizio la Questura ha successivamente allegato comunicazioni di notizie di reato e procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente, ma tali elementi non erano stati indicati nella motivazione del diniego. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione, deducendo l'illegittimità del rigetto fondato sul solo mancato rilascio del parere e l'impossibilità di integrare in giudizio la motivazione originaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il diniego. Ha escluso che gli elementi nuovi relativi a notizie di reato e procedimenti penali pendenti potessero essere valutati per convalidare o integrare la motivazione in sede processuale, poiché l'integrazione postuma mediante scritti difensivi è inammissibile. Ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato esclusivamente sulla mancanza del parere della Direzione Generale competente: tale parere è un atto endoprocedimentale, la cui acquisizione grava sull'amministrazione procedente. La Questura dovrà riaprire il procedimento nel contraddittorio con l'interessato e adottare un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato, formulando anche in assenza del parere un'autonoma valutazione dei presupposti della conversione e del percorso di integrazione sociale e lavorativa, considerando tutti gli elementi rilevanti, comprese le notizie di reato e i procedimenti penali pendenti. Restano impregiudicate le valutazioni discrezionali di merito dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 286/1998
Disciplina la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età, alla quale si riferisce l'istanza del ricorrente.
art. 5 d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535
È richiamato in relazione alla segnalazione del minore alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.
Massime di principio
- Il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione richiesto nell'ambito della conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione costituisce un atto endoprocedimentale, la cui acquisizione compete all'amministrazione procedente e non può essere posta a carico del richiedente.
- Il diniego di conversione del permesso di soggiorno non può fondarsi esclusivamente sulla mancata acquisizione del parere endoprocedimentale dell'amministrazione competente; l'autorità procedente deve svolgere un'autonoma valutazione dei presupposti della conversione anche in assenza di tale parere.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta mediante gli scritti difensivi depositati nel processo; gli elementi sopravvenientemente dedotti in giudizio non possono essere utilizzati per legittimare ex post un provvedimento motivato su presupposti diversi.
- Nel riesercizio del potere, l'amministrazione deve riaprire il procedimento nel contraddittorio con l'interessato, valutare il percorso di integrazione sociale e lavorativa e motivare espressamente la decisione su tutti gli elementi rilevanti, comprese eventuali notizie di reato e procedimenti penali pendenti.
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