Sentenza n. 10398/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 25 aprile 2025, diretta al riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sulla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione e che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il giudice ha ordinato al Ministero di esaminare la posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L'esame dovrà riguardare il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Il Ministero dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e valutare l'eventuale equivalenza del titolo, disponendo, se necessario, misure compensative appropriate e proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di persistente inerzia, le conseguenti misure esecutive.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo anche sulla disciplina del termine per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Impone all'autorità competente di valutare il titolo professionale conseguito in altro Stato membro considerando complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite e, ove necessario, di applicare misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente il ricorso a misure compensative, ove sussistano differenze rilevanti tra la formazione acquisita e i requisiti nazionali.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non conclude entro il termine di quattro mesi il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio relativo al riconoscimento di una qualifica professionale estera, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, tenendo conto della complessità e del rilevante numero di istanze pendenti.
- L'autorità competente, nel valutare una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, deve considerare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
- L'amministrazione deve valutare l'equipollenza del titolo estero e, ove sussistano differenze rilevanti, applicare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza senza una valutazione sostanziale delle competenze possedute.
- In caso di perdurante inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare quale commissario ad acta il responsabile della struttura amministrativa competente, attribuendogli anche facoltà di delega e fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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