Sentenza n. 868/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1594/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 324/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 10.06.2024, NOTIFICATA IL 01.07.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 6.694,38.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza civile passata in giudicato che condannava il Ministero al pagamento di euro 6.694,38, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 6.694,38 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente ottemperato alla sentenza civile azionata. Nonostante l'avvenuto adempimento, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che l'iniziale mancata esecuzione avesse reso necessario il giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata effettuata applicando i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per la semplicità e serialità dell'attività difensiva e per l'esito di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile di condanna al pagamento.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'inerzia iniziale abbia reso necessario promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme derivanti da una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e valutare la necessità della nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia; se l'adempimento interviene prima della decisione, la relativa richiesta diviene priva di oggetto.
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