Sentenza n. 10298/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento A) del provvedimento n. D/6396/2025 dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi pronunziato in data 14/10/2025 e notificato al ricorrente il successivo 10/11/2025 con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata in data 20/08/2025 dal Signor -OMISSIS-sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-CR/L/Q/2025/100583 rilasciato dalla Prefettura di Cremona in data 30/04/2025 su richiesta dalla Signora -OMISSIS- nell’ambito del Decreto Flussi 2025 presentata in data 07/02/2025; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dalla Rappresentanza diplomatica italiana alla richiesta di visto per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura nell’ambito del Decreto Flussi. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il sopravvenuto rilascio del visto ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza, considerato che il rilascio del visto è avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il sopravvenuto comportamento dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata e rende inutile la decisione sull’impugnazione dell’atto originario.
- Quando il soddisfacimento della pretesa interviene soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale o causale, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
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