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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12272/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Luca Bini (riguardante €99.200 rinvenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla figlia Elena Pontiggia). La ricorrente ha dedotto carenza di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e l'attività delittuosa, assenza di elementi che dimostrassero la natura di profitto del reato, mancata prova della disponibilità della somma da parte dell'indagato (nonostante la delega a operare) e carenza/mendacezza della motivazione del Tribunale. Ha inoltre sostenuto che la somma derivasse da disponibilità patrimoniali familiari (vendita immobile, depositi bancari) e che le date e gli accessi non coinciderebbero con l'attività di spaccio contestata a Bini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede di cassazione contro ordinanze del riesame è sindacabile solo la violazione di legge; il difetto di motivazione integra vizio di legge solo se la motivazione manca del tutto o è del tutto carente nei requisiti minimi. Quanto alle censure sulla pertinenzialità e sulla disponibilità delle somme, la Corte ha ricordato che il terzo non può contestare i presupposti della misura cautelare (può solo dedurre la propria titolarità o l'assenza di collegamento concorsuale). Il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione ritenuta adeguata: attività di narcotraffico di Bini nel periodo rilevante, tipologia delle banconote (pezzi da €50 analoghi a quelli usati dall'indagato), ripetuti accessi della titolare della cassetta non compatibili con mera custodia, e altre circostanze che legittimano il collegamento eziologico. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod.proc.pen.

    Indica la procedura del giudice del riesame; la Corte sottolinea che le ordinanze del riesame sono sindacabili per cassazione solo per violazione di legge

  • art. 325, comma 1, cod.proc.pen.

    Stabilisce che le ordinanze del Tribunale del riesame sono impugnabili in Cassazione unicamente per violazione di legge; principio richiamato per delimitare il sindacato di legittimità

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: sindacato su errores in iudicando/procedendo e su specifiche doglianze; la Corte definisce quali vizi siano rilevabili in questa sede

  • art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norme sui delitti di detenzione e traffico di stupefacenti e sulle misure reali, con possibilità di sequestro per equivalente; la Corte ricorda che il sequestro era disposto anche per equivalente

  • art. 240-bis cod.pen.

    Riferimento a misure patrimoniali nel contesto penale; il sequestro è stato disposto anche in riferimento a questa fattispecie speciale

  • art. 192, comma 2, cod.proc.pen.

    Norma processuale richiamata tra le disposizioni cui si faceva riferimento nelle censure; implicita nel quadro procedurale della restituzione di cose sequestrate

Massime di principio

  • In caso di sequestro preventivo disposto nei confronti di un indagato, il terzo che reclama la restituzione non può, in cassazione, mettere in discussione i presupposti della misura cautelare: può provare solo la propria titolarità o la mancanza di collegamento concorsuale con l'indagato.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze del riesame è ammesso solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è rilevante in Cassazione solo se la motivazione manca del tutto o è priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • La delega a operare su un rapporto bancario o su una cassetta di sicurezza non è di per sé prova sufficiente della piena disponibilità delle somme da parte del delegato; occorrono elementi fattuali aggiuntivi che rendano probabile la libera utilizzabilità delle somme.
  • Elementi indiziari materiali (es. tipologia delle banconote, modalità e ripetitività degli accessi alla cassetta, congruenza temporale con l'attività illecita) possono essere ritenuti idonei a collegare il denaro sequestrato all'attività criminoso e a integrare la misura cautelare reale, specie quando il sequestro è disposto anche per equivalente.
  • Per resistere efficacemente a un sequestro come terzo, è utile fornire documentazione chiara e contemporanea circa la provenienza delle somme (atto di donazione, atto testamentario valido e verificabile, movimenti bancari coerenti) e dimostrare l'assenza di disponibilità effettiva del presunto responsabile.

Testo integrale

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