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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45856/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che ha disposto la sua consegna alla Repubblica del Portogallo in esecuzione di mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una condanna a 4 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Deduce due motivi: (i) violazione dell'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge n.69/2005, perché la Corte non avrebbe valutato il suo effettivo "radicamento" in Italia (due fratelli residenti, attività lavorativa, pratiche per permesso di soggiorno) e non avrebbe riconosciuto l'interesse a scontare la pena in Italia; (ii) violazione degli artt. 2 e 6, comma 1-bis, lett. a), legge n.69/2005, in relazione all'art.111 Cost. e all'art.6 CEDU, per essere stato processato in absentia senza una rinuncia volontaria ed inequivoca alla presenza, con richiamo alla giurisprudenza CJEU (C-569/20).

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità (riproposta dei medesimi argomenti già dedotti in appello senza confronto critico). Sul primo motivo, la Corte osserva che l'art.18-bis, comma 2-bis, va letto congiuntamente al comma 2 che richiede una residenza legittima e continuativa in Italia di almeno cinque anni: il ricorrente ha ammesso di risiedere in Italia da circa un anno e sei mesi, pertanto la disciplina invocata non si applica. Sul secondo motivo, la Corte rileva che il mandato d'arresto attesta che il consegnando era stato citato personalmente e informato della data/luogo del processo e del fatto che poteva essere emessa decisione in sua assenza; tale indicazione soddisfa i requisiti dell'art.6, comma 1-bis, lett. a), legge n.69/2005, e dell'art.4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra cui ordine C-504/24 PPU, Melloni, Dorobantu) secondo cui difformità del diritto nazionale dello Stato emittente rispetto a standard di una direttiva non legittima il rifiuto di esecuzione e che l'esecuzione è compatibile con i diritti della difesa quando gli elementi richiesti dall'art.4-bis sono presenti. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n.69 del 2005, art.18-bis, commi 2 e 2-bis

    La disciplina sui "casi di radicamento" ai fini dell'esecuzione della pena in Italia si applica solo se lo straniero risiede o dimora legalmente e in via continuativa in Italia da almeno cinque anni; in assenza di tale requisito (qui il ricorrente dimora da circa 1 anno e 6 mesi) la norma invocata non opera.

  • legge n.69 del 2005, art.6, comma 1-bis, lett. a)

    Consente l'esecuzione del mandato d'arresto europeo anche per decisioni pronunciate in assenza dell'interessato se il mandato indica che l'interessato è stato citato personalmente e informato della data/luogo del processo e del rischio di decisione in sua assenza; tale requisito è stato soddisfatto nel caso concreto.

  • Decisione quadro Consiglio U.E. 2002/584/GAI, modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, art.4-bis, par.1

    «L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente: a) a tempo debito: i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio (...)»

    Fornisce i criteri comunitari che legittimano l'esecuzione di mandati per sentenze in absentia quando è dimostrata la notifica personale e l'informazione relativa alla possibilità di decisione in assenza.

  • Corte di giustizia UE, ord. C-504/24 PPU (20/09/2024) e giurisprudenza richiamata (Melloni C-399/11, Dorobantu C-128/18)

    La Corte di giustizia ha stabilito che: (i) la non conformità del diritto nazionale dello Stato emittente a una direttiva non è motivo per rifiutare l'esecuzione del mandato; (ii) quando sono soddisfatti i requisiti dell'art.4-bis l'esecuzione non lede i diritti della difesa garantiti dall'Unione; (iii) l'autorità di esecuzione non può imporre standard di tutela più elevati di quelli dell'Unione a danno della fiducia reciproca.

  • Costituzione italiana, art.111

    Richiamata dal ricorrente come garanzia del giusto processo; la Corte ha valutato che le garanzie fondamentali non risultano violate alla luce delle indicazioni contenute nel mandato d'arresto e della normativa UE applicabile.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6

    Richiamata in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che, ove il mandato d'arresto attesti la notifica personale e l'informazione sulla possibilità di decisione in absentia, l'esecuzione non contrasta con l'art.6 CEDU secondo la giurisprudenza UE.

  • Citazione processuale invocata dal ricorrente: C-569/20 (giurisprudenza CJEU)

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità di sentenze in absentia quando non vi sia rinuncia volontaria ed inequivoca; la Corte di legittimità ha ritenuto che nel caso concreto il mandato attesta la notifica e l'informazione richieste dall'art.4-bis, rendendo inefficace tale obiezione.

Massime di principio

  • La protezione derivante dall'art.18-bis (radicamento in Italia) richiede, come condizione preliminare, una residenza legittima e continuativa in Italia di almeno cinque anni; senza tale requisito la norma non si applica.
  • Per i mandati d'arresto europeo concernenti sentenze pronunciate in absentia, è sufficiente che il mandato attesti che l'interessato è stato citato personalmente e informato della data/luogo del processo e della possibilità che fosse resa una decisione in sua assenza, ai sensi dell'art.4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI e dell'art.6, comma 1-bis, lett. a), legge n.69/2005.
  • Un'autorità di esecuzione non può rifiutare l'esecuzione basandosi su un livello di tutela dei diritti della difesa più elevato previsto dal diritto nazionale rispetto agli standard dell'Unione (principio Melloni): va rispettata l'uniformità del livello di protezione dell'UE.
  • La non conformità del diritto nazionale dello Stato emittente rispetto a direttive europee non costituisce di per sé motivo valido per negare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.
  • I ricorsi che semplicemente ripropongono motivi già esaminati in grado inferiore senza un concreto e critico confronto con le ragioni della decisione impugnata possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e genericità.

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