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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20171/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati (reato associativo 416-bis e detenzione ai fini di spaccio art.73 d.P.R. n.309/1990), che fosse rideterminato il cumulo materiale delle pene con l'integrale detrazione della custodia cautelare "presofferta" dal 28/08/2012 al 17/06/2014. Argomentava che, riconosciuta la continuazione, il periodo di custodia cautelare dovrebbe essere integralmente imputato alla pena complessiva risultante dalla continuazione (fungibilità). La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo che la custodia cautelare sofferta sine titulo era antecedente alla cessazione della permanenza del reato associativo e, quindi, non detraibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., e che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non determina automaticamente l'imputazione del relativo "credito" alla detenzione già sofferta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello. Ha richiamato il principio secondo cui la pena non può precedere il reato (art. 657, comma 4, c.p.p.): ai fini della fungibilità e della detrazione della custodia cautelare sine titulo occorre riferirsi alla data di consumazione di ciascun reato; il reato continuato va scisso in singole violazioni per individuare la porzione di pena e la corrispondente quota di custodia detraibile. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che la custodia era stata scontata anteriormente alla cessazione della permanenza dell'illecito associativo e quindi non poteva essere detratta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    Il comma 4 è interpretato nel senso che, ai fini della computazione della custodia cautelare utile e della fungibilità, la pena non può precedere il reato: si possono detrarre solo le carcerazioni sofferte dopo la commissione del reato rilevante; pertanto il credito formatosi in sede esecutiva per riconoscimento della continuazione non è automaticamente imputabile alla detenzione già subita.

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato associativo permanente può avere cessazione diversa dall'arresto dell'indagato; nella valutazione della durata della permanenza il giudice dell'esecuzione deve accertare la data di cessazione tramite analisi degli elementi del caso.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La detenzione per il reato di detenzione a fini di spaccio è valutata separatamente ai fini dell'individuazione del tempo di commissione e della porzione di pena relativa quando ricorra la continuazione con altri reati commessi in date diverse.

  • art. 137 c.p.

    Il reato continuato, pur potendosi considerare "unicum" per taluni effetti, va considerato come pluralità di reati agli effetti dell'art. 137 c.p. e, dunque, ai fini esecutivi e della fungibilità occorre ricondurre il continuato alle singole violazioni per calcolare detrazioni e imputazioni.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, e il conseguente "credito" di pena, non determina automaticamente la detrazione della custodia cautelare presofferta: va sempre verificata la temporalità rispetto alla commissione di ciascun fatto.
  • Ai fini della fungibilità della pena e della detrazione della custodia cautelare sine titulo occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e attribuire la quota di pena e la corrispondente porzione di custodia a ciascuna violazione in base alla sua data di commissione.
  • Per i reati permanenti (es. associazione con forma di permanenza) il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di determinare la data di cessazione della condotta sulla base degli elementi di causa; la mera coincidenza con l'arresto non è automatica.
  • La regola fondamentale è che la pena non può precedere il reato: si possono detrarre solo i periodi di detenzione posteriori alla commissione del reato rispetto al quale si chiede la detrazione.
  • Pratica operativa: per ottenere detrazioni occorre dimostrare con chiarezza che la custodia cautelare è stata scontata successivamente alla commissione (o alla cessazione della permanenza) del reato per il quale si pretende la detrazione; altrimenti il giudice dell'esecuzione scinderà il continuato e applicherà le aliquote correnti di sanzione per determinare la porzione detraibile.

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