Sentenza del 04/05/2016 n. 8865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, che aveva solo ridotto le sanzioni confermando il diniego di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 16. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla validità e legittimità degli avvisi di liquidazione per registro e INVIM, sostenendo che il giudice d'appello si fosse fermato alla questione pregiudiziale del condono. Con il secondo motivo ha sostenuto che gli avvisi, almeno per la parte relativa alle sanzioni, avessero natura sostanzialmente impositiva e fossero quindi definibili mediante condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. I quesiti di diritto erano generici, astratti e non collegati alla concreta fattispecie, oltre a mancare, per il motivo relativo alla motivazione, il necessario quesito di fatto o momento di sintesi. Inoltre, la sentenza regionale aveva chiarito che gli avvisi erano meri atti liquidatori emessi in esecuzione di un precedente accertamento ormai coperto da giudicato; tale ratio non è stata specificamente censurata. La definitività dell'accertamento escludeva quindi l'esistenza di una lite pendente definibile ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto, tuttavia, non vi è stata omessa pronuncia, perché la questione della validità degli atti è stata ritenuta ormai incontrovertibile in ragione del precedente giudicato.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, agli errori processuali e all'omessa o insufficiente motivazione. Le censure sono state ritenute inammissibili perché non hanno individuato adeguatamente la concreta violazione né contestato la ratio decidendi.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, quesiti di diritto specifici e collegati ai fatti della causa, nonché un'adeguata sintesi del vizio motivazionale. Quesiti astratti o meramente interrogativi determinano l'inammissibilità del motivo.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti che abbiano natura effettivamente impositiva. Non rientrano nella definizione le controversie relative ad atti meramente liquidatori emessi in esecuzione di un accertamento già definitivo per giudicato.
Giudicato tributario
L'accertamento contenuto in una sentenza definitiva rende incontrovertibili i presupposti dell'imposizione. Gli atti successivi che si limitano a liquidare imposta, accessori e sanzioni in attuazione di tale giudicato non riaprono una lite sull'an o sul quantum dell'imposizione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contestare in modo preciso la ratio decidendi della sentenza impugnata; quesiti generici, astratti o non riferiti ai fatti specifici conducono all'inammissibilità.
- Quando un atto tributario è emesso soltanto per liquidare somme dovute sulla base di un accertamento già definitivo, esso non ha normalmente natura di nuovo atto impositivo.
- Il giudicato sull'accertamento dell'imposta impedisce di rimettere in discussione i presupposti dell'imposizione mediante l'impugnazione degli atti meramente esecutivi o liquidatori.
- Ai fini del condono o della definizione agevolata, la natura dell'atto deve essere valutata in base alla sua funzione oggettiva e ai suoi requisiti giuridici, non soltanto in base ai vizi dedotti dal contribuente.
- La presenza di sanzioni nell'atto liquidatorio non rende automaticamente la controversia definibile se anche le sanzioni sono state determinate in esecuzione di un accertamento ormai definitivo.
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