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Ordinanza

Ordinanza n. 752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 639/2026, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dedotti in appello né il contenuto sostanziale del provvedimento amministrativo originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, anche alla luce dell’attività di verificazione svolta nel giudizio cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non emergessero significativi elementi di fondatezza. In particolare, le valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato e dell’ordinanza del TAR non sono apparse manifestamente illogiche o irragionevoli, anche considerando gli esiti della verificazione effettuata in primo grado. Non sono quindi risultati sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti citati.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la verifica giudiziale resta sommaria e la misura cautelare può essere negata quando l’appello non presenti significativi elementi di fondatezza.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando le valutazioni poste a fondamento dell’atto amministrativo e dell’ordinanza cautelare di primo grado non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
  • Gli esiti di un’attività di verificazione svolta nel giudizio cautelare di primo grado possono essere valorizzati dal giudice d’appello nella valutazione sommaria del fumus boni iuris.
  • La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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