Ordinanza n. 752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 639/2026, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dedotti in appello né il contenuto sostanziale del provvedimento amministrativo originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, anche alla luce dell’attività di verificazione svolta nel giudizio cautelare di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non emergessero significativi elementi di fondatezza. In particolare, le valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato e dell’ordinanza del TAR non sono apparse manifestamente illogiche o irragionevoli, anche considerando gli esiti della verificazione effettuata in primo grado. Non sono quindi risultati sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti citati.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la verifica giudiziale resta sommaria e la misura cautelare può essere negata quando l’appello non presenti significativi elementi di fondatezza.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando le valutazioni poste a fondamento dell’atto amministrativo e dell’ordinanza cautelare di primo grado non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
- Gli esiti di un’attività di verificazione svolta nel giudizio cautelare di primo grado possono essere valorizzati dal giudice d’appello nella valutazione sommaria del fumus boni iuris.
- La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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