Sentenza del 02/05/2017 n. 1103 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Tariffa per i controlli sanitari sugli alimenti - E' dovuta anche dai soggetti che commercializzano tali prodotti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di pagare la tariffa per i controlli sanitari sugli alimenti da parte dei soggetti che commercializzano tali prodotti. Il ricorrente avrebbe contestato l'applicazione della tariffa sostenendo, implicitamente, che i controlli riguardassero soltanto la fase produttiva e non la successiva commercializzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha affermato, in modo costante e richiamando anche la sentenza n. 809 del 27 marzo 2017, che i controlli sanitari in materia alimentare riguardano l'intera filiera, comprese sia la produzione sia la commercializzazione. Di conseguenza, la tariffa è dovuta anche dai soggetti che commercializzano gli alimenti. Sono esclusi dai controlli previsti dal Regolamento CE n. 882 del 2004 soltanto gli imprenditori agricoli, secondo quanto riportato nel testo.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 882/2004
I controlli sanitari in materia di alimenti riguardano sia la fase della produzione sia quella della commercializzazione e interessano l'intera filiera alimentare, escludendo dai controlli i soli imprenditori agricoli.
La disciplina europea è stata interpretata nel senso che i controlli ufficiali e la relativa tariffa possono riguardare anche gli operatori che commercializzano prodotti alimentari, non soltanto i produttori. L'esclusione indicata nel testo riguarda gli imprenditori agricoli.
Massime di principio
- Quando una normativa sui controlli sanitari alimentari fa riferimento alla filiera o ai controlli ufficiali sugli alimenti, l'obbligo può estendersi tanto alla produzione quanto alla commercializzazione.
- Un operatore che acquista, distribuisce o vende alimenti non può presumere di essere esonerato dalla tariffa soltanto perché non partecipa direttamente alla fase produttiva.
- L'esenzione deve risultare da una specifica previsione normativa e, secondo l'orientamento richiamato, non si estende automaticamente a tutti gli operatori della filiera, ma riguarda in particolare gli imprenditori agricoli.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la qualifica concreta dell'operatore, il tipo di attività svolta, la normativa nazionale applicabile e l'eventuale disciplina tariffaria adottata dall'autorità competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 142 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →