Cassazione Civile, Ordinanza n. 04892/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiore IRAP relativa all'anno d'imposta 2011, contestando alla società la deducibilità integrale dei canoni di leasing riferiti a fabbricati strumentali comprensivi anche del valore dei suoli sottostanti (sedimi). Secondo l'Ufficio, il canone andava scorporato nella parte imputabile al terreno, bene a durata indefinita e quindi non ammortizzabile. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che, dopo il D.Lgs. n. 244 del 2007, non fosse più necessario lo scorporo ai fini IRAP per i fabbricati acquisiti in leasing, e i giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. n. 223 del 2006, dell'art. 102 TUIR, dell'art. 2426 c.c., dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 l. n. 212 del 2000, censurando la decisione d'appello che aveva ritenuto abrogata implicitamente la disciplina sullo scorporo del costo del terreno nei leasing immobiliari. Successivamente, però, la società ha depositato istanza e documentazione di adesione alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 5 l. n. 130 del 2022, con prova del versamento delle somme dovute; anche l'Agenzia ha aderito alla richiesta di estinzione e compensazione delle spese, pur richiamando erroneamente un'altra disciplina agevolativa.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, perché ha rilevato l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che, nei processi estinti per tale ragione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. n. 223 del 2006
La ricorrente sosteneva che questa disciplina imponesse ancora lo scorporo del costo del terreno nei canoni di leasing immobiliare.
art. 102 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
Richiamato per contestare la deducibilità/ammortabilità integrale dei costi sostenuti per il leasing immobiliare.
art. 2426 c.c.
Richiamato con riferimento ai criteri di valutazione e ammortamento dei beni nel bilancio.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata o falsamente applicata.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure al giudizio di merito.
D.Lgs. n. 244 del 2007
La sentenza dà atto della tesi del contribuente secondo cui la novella avrebbe mutato i criteri IRAP sui fabbricati in leasing e reso non necessario lo scorporo del sedime.
art. 5 l. n. 130 del 2022
È la base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione per cessazione della materia del contendere, non di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Quando sopravviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria e risulta provato il pagamento delle somme dovute, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare il ricorso nel merito.
- La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.
- Nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Se la lite è definita con strumento agevolativo, eventuali censure sostanziali sull'accertamento restano assorbite e non vengono scrutinati i motivi di ricorso.
- rami
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