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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23504/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, revocando il decreto ingiuntivo n. 4729/1995, aveva condannato la società correntista e i fideiussori al pagamento di euro 580.623,92. Il primo motivo denunciava ultrapetizione: la Corte d'appello aveva condannato i fideiussori al pagamento pur non essendo stata mai proposta nei giudizi riuniti domanda di pagamento nei loro confronti. Il secondo motivo censurava l'omesso esame di fatto decisivo relativo alla qualità dell'erede di Turino Antonio (la Corte aveva indicato come erede Turino Luciano mentre l'effettiva erede in appello era Barra Emilia). Il terzo motivo riguardava la presunta violazione dell'art. 2967 c.c. per carenza di prova sulla pattuizione delle spese di tenuta conto, ma tale censura è stata ritenuta nuova e pertanto inammissibile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (ultrapetizione) e il secondo motivo (omesso esame sulla titolarità dell'eredità), dichiarando inammissibile il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, demandandole anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La parte della sentenza relativa all'accertamento del saldo del conto corrente, che era stata richiesta da tutti gli attori in primo grado, è stata invece considerata immune dal vizio di ultrapetizione e resta rilevante per il seguito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento per il vizio di diritto dedotto in cassazione relativo a violazione o falsa applicazione di norme processuali (usato per censurare ultrapetizione e vizi di motivazione)

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo nella motivazione della sentenza impugnata

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al divieto di pronunce ultra o extra petita e al rispetto del "petitum" nella decisione del giudice

  • art. 2967 cod. civ.

    Norma sulla prova delle pattuizioni accessorie (richiamata nella censura relativa alle spese di tenuta conto), la Corte ha ritenuto però la censura nuova e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato per la disciplina del procedimento di esame in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori, applicata nel corso del giudizio di cassazione

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Norma procedurale invocata nel corso del procedimento per il deposito di memorie da parte dei ricorrenti

  • art. 132, terzo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato nel dispositivo della sentenza (forma e motivazione finale), menzionato ai fini della pubblicazione della decisione

Massime di principio

  • Il giudice non può condannare al pagamento soggetti nei confronti dei quali non è stata proposta domanda di condanna: la pronuncia oltre il "petitum" configura ultrapetizione e può essere cassata anche se le cause sono state riunite.
  • La riunione di più cause non autorizza il giudice a estendere le richieste oltre quanto concretamente domandato nelle singole azioni; va rispettata la causa petendi e il petitum di ciascun processo riunito.
  • In presenza di decesso di una parte, il giudice deve accertare correttamente la qualità e l'identità dell'erede; l'omesso esame sulla titolarità dell'eredità è vizio rilevante e suscettibile di cassazione.
  • In cassazione sono inammissibili questioni di fatto o di diritto non sollevate nei precedenti gradi di giudizio: non si possono introdurre per la prima volta censure che comportino nuovi accertamenti di fatto o la valutazione di prove non contestate dal giudice di merito.
  • Quando una sentenza contiene più profili, la Corte di cassazione può accogliere solo alcuni motivi, cassare la parte viziata e rinviare il resto al giudice di merito per nuovo esame; talune statuizioni (es. accertamenti richiesti da tutte le parti) possono restare efficaci.
  • Il ricorrente in cassazione ha l'onere di autosufficienza: deve riprodurre i punti decisivi già svolti in merito (es. critiche a una consulenza tecnica) e portare in ricorso gli elementi di fatto e di diritto già discussi nei gradi precedenti.

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