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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25918/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro l'archiviazione disposta dal GIP in relazione ad ipotesi di abusi edilizi (art. 479 c.p. e art. 44 d.P.R. n. 380/2001). Il ricorrente, persona offesa, lamenta che la relazione del comando dei vigili urbani, alla base dell'archiviazione, fosse non veritiera e contraddetta dal provvedimento comunale di rigetto della SCIA; deduceva che i lavori del vicino (Di Biase Paolo) erano stati eseguiti nonostante rigetti di permessi, che esisteva documentazione fotografica degli abusi, che le richieste di ispezione e gli altri solleciti erano rimasti senza esito, e che pertanto l'archiviazione era infondata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che in sede di cassazione non siano ammesse censure dirette alle valutazioni di merito del giudice dell'archiviazione (ad es. sulla veridicità della relazione tecnica o sulla valutazione dell'esistenza di reato), salvo che non sia dedotta una nullità rilevante ex art. 410-bis c.p.p. richiamante l'art. 127, comma 5 c.p.p. (violazione del contraddittorio nella procedura camerale). Non essendo stati contestati vizi di partecipazione o formali di quel tipo, il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Parametro materiale relativo ai reati in materia edilizia richiamato nell'ambito dell'archiviazione; non oggetto di un riesame di merito in cassazione.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Norma urbanistica richiamata nella contestazione degli abusi edilizi; la valutazione della sua violazione è rimessa all'esame di merito del giudice procedente e non alla cassazione per vizi di merito.

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di nullità rilevanti dell'ordinanza di archiviazione; la Corte interpreta che solo la nullità prevista dall'art. 127, comma 5 c.p.p. (richiamata dall'art. 410-bis) legittima la censura in cassazione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    commi 1, 3 e 4 richiamati; comma 5 richiamato

    Le disposizioni sui termini procedurali e, soprattutto, sulla necessità del contraddittorio nella fase camerale: la violazione del contraddittorio (comma 5) è l'unico vizio che può determinare la nullità idonea a rendere ammissibile il ricorso per cassazione contro l'archiviazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'oblazione (somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per fissare la somma in Euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2000

    Richiamata in termini di principio riguardo ai casi di ammissibilità e alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa idonei a escludere l'applicazione della sanzione economica.

Massime di principio

  • In cassazione contro un'ordinanza di archiviazione non sono ammesse censure di merito sulle valutazioni probatorie e di fatto del giudice dell'archiviazione: tali questioni spettano al giudice di merito o alla fase istruttoria.
  • L'unico vizio rilevante che può rendere ammissibile il ricorso in cassazione è la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio nella procedura camerale (art. 127, comma 5 c.p.p., come richiamato da art. 410-bis c.p.p.). Pertanto, le impugnazioni dovrebbero concentrarsi sull'esistenza di vizi procedurali specifici e non su valutazioni di fatto.
  • Se si ritiene che la documentazione investigativa sia falsa o insufficiente, è preferibile chiedere l'integrazione delle indagini, segnalare formalmente i profili di responsabilità degli organi che hanno redatto i rapporti (eventualmente con querela di falso se sussistono gli estremi) e sollevare contestazioni procedurali concrete nella fase di opposizione all'archiviazione.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione, è consigliabile verificare e dedurre vizi formali/di partecipazione (mancato contraddittorio, irregolarità nella notificazione o nell'esercizio della opposizione) poiché le censure esclusivamente sulle valutazioni giudiziali rischiano l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni economiche.
  • Documentare e allegare prove nuove, precise e specifiche (non solo ricostruzioni congetturali) è essenziale per prospettare la necessità di ulteriori indagini o per impugnare utilmente atti di archiviazione nelle sedi competenti.

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