Cassazione Penale, Sentenza n. 19622/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che il Tribunale del riesame ha errato nel non riconoscere la fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 (quindi una riqualificazione da comma 1 a comma 5), rilevando che la diversità delle sostanze non può di per sé escludere la configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 e che i fatti sarebbero riconducibili a piccolo spaccio occasionale, estraneo a circuiti criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui la configurabilità dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione e dell'oggetto materiale (qualità e quantità, tenendo conto del grado di purezza). Ha confermato che anche un solo elemento, valutato preponderante, può escludere la "lieve entità". Nel caso concreto il giudice di merito ha adeguatamente valorizzato la diversa tipologia dello stupefacente rinvenuto, la somma di denaro ritenuta incongrua rispetto alla condizione del soggetto (senza fissa dimora e privo di lavoro) e le modalità organizzate di spaccio, giungendo legittimamente a escludere la lieve entità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
comma 1 (fattispecie ordinaria) e comma 5 (ipotesi di lieve entità)
La Corte sottolinea che il riconoscimento della "lieve entità" ex comma 5 richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza (incluso grado di purezza); la diversità di sostanze non esclude di per sé la lieve entità ma può concorrere, insieme ad altri elementi, ad escluderla
art. 337 cod. pen.
presente nel capo di imputazione originario (resistenza/violenza a pubblico ufficiale)
Nel giudizio di merito la condotta contestata al momento dell'arresto è stata qualificata non come mera resistenza passiva ma come attiva colluttazione, contribuendo alla valutazione negativa della personalità e delle esigenze cautelari
art. 280 cod. proc. pen.
citato rispetto all'idoneità della diversa qualificazione a incidere sulla possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere
La Corte osserva che l'interesse a impugnare per ottenere diversa qualificazione sussiste quando da questa discenda l'impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere in ragione della sanzione prevista
art. 616 cod. proc. pen.
citato in relazione alla condanna alle spese e all'ammenda
Dispositivo normativo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
richiamata in motivazione
Ha evidenziato la necessità che il riconoscimento della lieve entità sia riservato a fattispecie di minima offensività penale e richieda valutazione complessiva dei parametri indicati dall'art. 73
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U n. 51063/2018, Sez. 4 n. 15490/2022 ecc.)
più pronunce richiamate in motivazione
Costante orientamento secondo cui la valutazione ex art. 73 comma 5 è complessiva e non può basarsi su un solo parametro; la diversità di sostanze non è automaticamente ostativa ma può concorrere, valutata insieme agli altri elementi, a escludere la lieve entità
Massime di principio
- Per riconoscere l'ipotesi di lieve entità (art.73 comma 5) il giudice deve valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze e l'oggetto materiale (qualità/quantità/purezza): nessun elemento isolato è decisivo di per sé
- La diversità di tipi di stupefacente ceduti non esclude automaticamente la lieve entità, ma può essere rilevante se contribuisce, nel contesto fattuale, a dimostrare maggiore offensività o organizzazione
- Somme di denaro "incongrue" rispetto alla condizione personale (assenza di lavoro, senza fissa dimora) e modalità di cessione organizzate sono indici forti contrari al riconoscimento della lieve entità
- La presenza di precedenti specifici e di condanne recenti (es. evasione) e comportamenti violenti o colluttazione al momento dell'arresto rafforzano la necessità di misure cautelari più afflittive (es. carcere)
- Chi impugna la qualificazione giuridica per ottenere la non applicabilità della custodia cautelare ha interesse processuale solo se la riqualificazione incide effettivamente sulla possibilità di adottare o mantenere la misura cautelare
- In fase preventiva/di riesame è strategico produrre elementi concreti su quantità, grado di purezza, assenza di organizzazione e natura occasionale del commercio per sostenere la lieve entità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19594/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19595/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19601/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →