Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1465/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'annullamento - previa sospensione dell'efficacia - dei seguenti atti: a - del Verbale del 9.3.2026 della Sottocommissione n. 1 della Corte di Appello di Roma con cui al ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 15/30 (busta n.-OMISSIS-) nella prova di diritto penale così come comunicato in data 1.4.2026; b - della comunicazione dell'esito dell'esame ricevuta in data 1.4.2026; del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi anche nella parte in cui ha espresso giudizio di non idoneità della prova scritta svolta dall'istante contenuta nella busta contrassegnata con il numero -OMISSIS- alla quale è stata attribuita la votazione di punti 15/30; - del provvedimento di nomina della sottocommissione D.M. 4.11.2025 nonché del D.M. 25.11.2025; - ove e per quanto lesivi dei criteri fissati dalla Commissione centrale con verbale n. 2 del 5.12.2025; - di tutti gli atti connessi, collegati e conseguenziali, in uno ad ogni altro atto acquisito per dar corso alla procedura esaminativa, mai conosciuti, che qui si impugnano, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202603016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione della prova scritta di diritto penale, comunicazione dell'esito dell'esame e provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, oltre agli atti relativi alla composizione della sottocommissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il voto di 15/30 attribuito alla prova scritta di diritto penale e la conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025. Ha dedotto: l'insufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico; l'erroneità e l'ingiustizia della valutazione dell'elaborato, anche alla luce di un parere pro veritate; l'illegittima composizione della sottocommissione; l'omessa verbalizzazione dei singoli voti attribuiti da ciascun commissario; l'eccessiva brevità dei tempi di correzione; l'irregolare annotazione del voto sull'elaborato.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Quanto alla motivazione, il Collegio ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni le modalità previste dalla disciplina previgente, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della stessa legge. In base alla giurisprudenza richiamata, il voto numerico è sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico, purché non vi sia una manifesta contraddizione con elementi obiettivi, criteri prestabiliti o fatti del caso concreto. La censura relativa all'erroneità della valutazione è stata ritenuta non scrutinabile nel merito, in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o motivazione carente; il parere pro veritate non può sostituire la valutazione della commissione. La composizione della sottocommissione è stata ritenuta conforme all'art. 3, comma 1, d.l. n. 131/2021, poiché formata da tre componenti, almeno due dei quali avvocati, con presidente avvocato, e con partecipazione di membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Non sussiste un obbligo di verbalizzare i singoli voti dei commissari, essendo sufficiente il voto complessivo. La durata delle correzioni non è sindacabile in assenza di una predeterminazione normativa, anche di massima, dei tempi, né le medie temporali presuntive dimostrano di per sé un vizio concreto. È stata infine ritenuta corretta l'annotazione del voto sull'elaborato ai sensi dell'art. 24 r.d. n. 37/1934. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    Per la sessione d'esame considerata, la disciplina previgente continua ad applicarsi e non trova applicazione l'art. 46 della stessa legge.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La sua applicazione è stata esclusa ratione temporis; resta quindi non applicabile l'obbligo di motivazione estesa richiamato dal ricorrente.

  • art. 3, comma 1, d.l. 14 dicembre 2021, n. 131

    Le sottocommissioni ... sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti ... Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato

    La norma richiede una sottocommissione composta da tre componenti, almeno due dei quali avvocati, tra cui il presidente, e un componente appartenente alla magistratura o all'università; la composizione esaminata è conforme.

  • art. 24 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario

    La disposizione è stata ritenuta correttamente applicata nel caso concreto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, rigettata dal Collegio.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il voto numerico, secondo la giurisprudenza richiamata, può integrare la motivazione del giudizio di valutazione della prova.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno dell'idoneità del voto numerico, standardizzato e riferito a criteri predeterminati, a esprimere il giudizio della commissione.

Massime di principio

  • Per le sessioni dell'esame di abilitazione forense soggette, ratione temporis, all'art. 49 della legge n. 247/2012, continuano ad applicarsi le modalità di esame previste dalla disciplina previgente, con esclusione dell'obbligo di motivazione estesa previsto dall'art. 46 della medesima legge.
  • Nelle valutazioni delle prove dell'esame di abilitazione forense, il voto numerico è normalmente sufficiente a integrare la motivazione del giudizio, quando sia riferibile a criteri di valutazione previamente stabiliti; il giudizio è sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddizione con elementi obiettivi o motivazione carente.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice con quella desumibile da un parere pro veritate, salvo che il giudizio della commissione presenti profili manifesti di abnormità o altri vizi di legittimità.
  • La sottocommissione dell'esame di abilitazione forense composta da tre membri deve comprendere almeno due avvocati, tra cui il presidente, e un magistrato o docente universitario, nel rispetto della partecipazione di componenti rappresentativi di almeno due categorie professionali.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, non è necessario verbalizzare i singoli voti espressi da ciascun commissario, essendo sufficiente l'annotazione del voto complessivo risultante dalla deliberazione collegiale.
  • In mancanza di una predeterminazione normativa, anche di massima, dei tempi di correzione, la durata delle operazioni non può, di per sé, dimostrare l'illegittimità della valutazione; le medie temporali presuntive non sono sufficienti senza la prova di un concreto vizio del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.