Sentenza n. 1725/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) Del bando di cui al Decreto n. 1081 del 06/05/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazioni, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con il quale veniva pubblicato il Concorso Straordinario Bis, nonché di ogni eventuale e pedissequo atto, ivi compresi tutti gli allegati al predetto gravato decreto, se intesi in senso lesivo, tra cui l’allegato n. 1 nella parte in cui prevede un numero massimo di vincitori; 2) di tutti gli atti presupposti al predetto Decreto n. 1081 del 06/05/2022, di indizione del Concorso Straordinario bis;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando del concorso straordinario bis indetto con decreto ministeriale n. 1081 del 6 maggio 2022, nella parte in cui prevedeva un numero massimo di vincitori e non la pubblicazione di graduatorie utilizzabili mediante scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, risultati non vincitori nella procedura concorsuale straordinaria prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021, hanno impugnato il bando e gli atti presupposti, contestando la regola che limitava il numero dei vincitori. Hanno chiesto la pubblicazione delle graduatorie di merito oltre il numero dei vincitori, con possibilità di scorrimento fino all'esaurimento. Il testo non espone specifici vizi di legittimità articolati dai ricorrenti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del processo era stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ma l'ordinanza è rimasta inadempiuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 22 gennaio 2026. Secondo il giudice, la dichiarazione univoca della parte imponeva, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la declaratoria di improcedibilità. Il TAR ha inoltre rilevato, senza fondare su ciò la decisione principale, la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
La disposizione costituisce la base normativa della procedura concorsuale straordinaria oggetto del bando impugnato; il giudice non ne esamina nel merito l'interpretazione o la legittimità.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione all'inadempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, qui conseguente alla dichiarazione univoca dei ricorrenti.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a. può costituire un ulteriore profilo rilevante ai fini della definizione del giudizio, anche quando la causa sia comunque dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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