Sentenza del 25/09/2019 n. 23863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A2A chiedeva il rimborso di circa 54,5 milioni di euro, corrispondenti all'IRES versata sulla minusvalenza realizzata nel 2010 dalla cessione della partecipazione nella holding svizzera Alpiq H. La società sosteneva che la partecipazione non rientrasse nel regime di participation exemption previsto dall'art. 87 TUIR, anche perché la holding era residente in uno Stato considerato black list e perché l'acquisizione della holding era avvenuta nell'ambito di un'offerta pubblica di scambio non liberamente scelta. Di conseguenza, secondo A2A, la minusvalenza avrebbe dovuto essere deducibile ai sensi dell'art. 101 TUIR. In Cassazione la società ha inoltre contestato l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla CTR per asserita carenza di specificità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non contraddittoria la presenza nella sentenza regionale di una doppia ratio decidendi, costituita dall'inammissibilità dell'appello e, in subordine, dal rigetto nel merito. Ha invece accolto il secondo motivo, riconoscendo che l'appello conteneva motivi sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, e il terzo motivo, rilevando una motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria: la CTR aveva escluso la sussistenza dei requisiti della participation exemption, ma aveva comunque rigettato l'appello senza spiegare perché la minusvalenza non fosse deducibile. I motivi quarto e quinto, relativi all'interpretazione degli artt. 87 e 101 TUIR e alla natura dell'art. 87, comma 5, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 1 (TUIR)
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze ... relativamente ad azioni o quote di partecipazioni ... con i seguenti requisiti
La participation exemption si applica quando ricorrono, tra gli altri, il possesso qualificato e continuativo, la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, la residenza della partecipata in uno Stato non soggetto a regime fiscale privilegiato e l'esercizio di un'impresa commerciale.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 2 (TUIR)
I requisiti di cui al comma 1, lett. c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso
I requisiti relativi alla residenza fiscale e all'esercizio di un'impresa commerciale devono essere verificati per un periodo continuativo anteriore alla cessione.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 5 (TUIR)
Per le partecipazioni in società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui al comma 1, lett. c) e d), si riferiscono alle società indirettamente partecipate
Per le holding, i requisiti della participation exemption devono essere verificati, in determinate condizioni, con riferimento alle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della holding.
D.P.R. n. 917/1986, art. 101, comma 1 (TUIR)
Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati ... nell'art. 87 ... sono deducibili
La minusvalenza è deducibile se la partecipazione ceduta non rientra tra quelle soggette al regime di participation exemption; se invece ricorrono i requisiti dell'art. 87, la plusvalenza è esente e la minusvalenza non è deducibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma, in ragione dell'effetto devolutivo pieno dell'appello tributario, anche la riproposizione delle ragioni già formulate contro l'atto impositivo può soddisfare tale requisito quando consenta di individuare con chiarezza le censure.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, comma 9
La disposizione era stata invocata dalla contribuente per chiedere la disapplicazione della disciplina ritenuta antielusiva.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 1, n. 4
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; è nulla quando la motivazione sia apparente, insanabilmente contraddittoria o priva dell'iter logico necessario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità se, anche mediante la riproposizione delle ragioni già formulate, consente di comprendere chiaramente le contestazioni rivolte alla decisione di primo grado.
- Una sentenza è viziata da motivazione apparente quando afferma che mancano i requisiti per un determinato regime fiscale, ma da tale premessa trae una conclusione incompatibile senza spiegare il percorso logico seguito.
- Ai fini della deducibilità di una minusvalenza su partecipazioni occorre prima stabilire se la partecipazione rientri nel regime di participation exemption: se i requisiti dell'art. 87 TUIR sussistono, la minusvalenza non è deducibile; se non sussistono, può trovare applicazione l'art. 101 TUIR, purché siano rispettate le altre condizioni fiscali.
- Nel caso di partecipazioni detenute tramite una holding, la verifica dei requisiti di residenza e di esercizio di un'impresa commerciale può richiedere l'analisi delle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della holding.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso richiesto: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia con una motivazione coerente, valutando nel merito i requisiti della participation exemption e la conseguente deducibilità della minusvalenza.
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