Sentenza n. 6203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR per l’Umbria che aveva respinto, in parte dichiarandolo improcedibile, il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto n. 19 di una procedura per servizi di laboratorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato l’aggiudicazione del lotto n. 19 “allergologia” a Siemens Healthcare s.r.l. Deduceva, anzitutto, l’erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio quantitativo “Stabilità a confezione aperta dei reagenti a bordo”, sostenendo che la stabilità dovesse essere calcolata mediante la media ponderata della durata di tutti i reagenti caricati a bordo, anziché assumendo come parametro il reagente meno durevole. In secondo luogo, contestava l’improcedibilità dichiarata dal TAR del motivo relativo al criterio “Numero di reagenti a bordo a temperatura controllata”, sostenendo che dovessero essere conteggiate anche le posizioni per la soluzione di sviluppo e i 600 carrier ImmunoCAP per allergeni. Infine, censurava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per incompletezza dell’offerta economica, dovuta alla mancata quotazione analitica di due kit di reagenti ritenuti essenziali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al criterio “Stabilità a confezione aperta dei reagenti a bordo”, ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui, quando l’esecuzione degli esami richiede l’impiego simultaneo di più reagenti, la stabilità operativa del sistema è determinata dal reagente meno durevole, poiché la sua sostituzione interrompe il ciclo analitico e impone il rinnovo dell’assetto complessivo. La lex specialis non prevedeva né una stabilità media o complessiva calcolata statisticamente né meccanismi di ponderazione in base al numero delle posizioni; obiettivi ulteriori, quali la razionalizzazione degli approvvigionamenti e la riduzione delle scorte, non potevano essere introdotti ex post. La correzione del punteggio è stata quindi qualificata come ordinario sindacato di legittimità, non come modifica postuma delle regole di gara. Il motivo relativo al numero dei reagenti a temperatura controllata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe consentito all’appellante di superare l’aggiudicataria; il Collegio lo ha comunque esaminato ritenendolo infondato. Il criterio riguardava il numero dei reagenti e non il numero dei test eseguibili né le posizioni destinate ai carrier ImmunoCAP, che il manuale del prodotto distingueva dai reagenti tradizionali. È stata quindi ritenuta non illogica né irragionevole la valutazione della Commissione, che aveva conteggiato le fiale immediatamente pronte all’uso. Anche la censura sull’offerta economica incompleta è stata respinta: il disciplinare richiedeva prezzi omnicomprensivi di ogni costo necessario, ma non imponeva a pena di esclusione l’indicazione analitica dei codici dei singoli reagenti. La mancata esposizione separata dei costi dei due kit costituiva una irregolarità non espulsiva, poiché Siemens aveva dichiarato di averne considerato il valore nei prezzi dei referti e i prodotti risultavano comunque inclusi nell’offerta tecnica. Spese del grado compensate per la particolare natura tecnica delle questioni.
Norme richiamate
art. 18.1 del Disciplinare di gara
“D” (Punteggi discrezionali); “Q” (Punteggi quantitativi); “T” (Punteggi tabellari)
Il criterio relativo alla stabilità a confezione aperta e quello relativo al numero di reagenti a bordo erano criteri quantitativi, da applicare secondo le formule previste dalla lex specialis.
artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Le regole sull’interpretazione dei contratti si applicano anche agli atti amministrativi e ai bandi di gara; alla lettura letterale deve accompagnarsi, quando necessario, la ricostruzione sistematica e teleologica dell’intento dell’amministrazione.
paragrafo 17 del Disciplinare di gara e Allegato E2
“tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività indicate”
La previsione imponeva la formulazione di prezzi omnicomprensivi, ma non stabiliva l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare separatamente i codici e i costi di ogni singolo reagente.
Massime di principio
- L’interpretazione della lex specialis di gara deve muovere dal dato letterale, ma deve anche ricostruire sistematicamente e teleologicamente l’intento della stazione appaltante e la funzione del criterio di valutazione, senza introdurre finalità estranee o regole non desumibili dalla disciplina di gara.
- Quando un criterio premiale riguarda la stabilità operativa di un sistema composto da più reagenti da impiegare simultaneamente, la stabilità complessiva può essere determinata dal reagente meno durevole se la sua sostituzione interrompe il ciclo operativo e impone il rinnovo dell’assetto del sistema.
- La commissione di gara non può sostituire al criterio previsto dalla lex specialis una media ponderata, una stabilità complessiva o altri meccanismi di aggregazione non contemplati dal bando, né il giudice può introdurre tali criteri per perseguire obiettivi ulteriori, quali la razionalizzazione degli approvvigionamenti, non previsti dalla disciplina di gara.
- Nel valutare il numero di reagenti a bordo a temperatura controllata, quando la lex specialis fa riferimento ai reagenti e non ai test eseguibili o alle posizioni disponibili, non possono essere conteggiati componenti tecnici distinti dai reagenti in senso proprio, come piattaforme o carrier per allergeni.
- L’omessa indicazione analitica di singoli costi non comporta l’esclusione quando la lex specialis richiede prezzi omnicomprensivi, non prescrive espressamente l’indicazione dei relativi codici a pena di esclusione e l’offerente dimostra di aver ricompreso i costi nell’offerta complessiva, salvo che l’omissione renda concretamente insostenibile o indeterminata l’offerta.
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