Sentenza n. 14711/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - dell’esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 415 unità di personale – di cui 10 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per come pubblicato il 2 aprile 2025, nelle parti ritenute lesive; - dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 2 aprile 2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione dei quiz; b) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; c) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; d) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° agosto 2025, - della graduatoria della Regione Campania del concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 415 unità di personale – di cui 10 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per come pubblicata in data 3 luglio 2025, nella parte in cui non contempla parte ricorrente, e della relativa determinazione direttoriale di approvazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione della stessa, sebbene non conosciuti; b) gli atti di convocazione per la copertura delle sedi nonché le eventuali assunzioni intervenute nelle more del giudizio e nei limiti della portata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e graduatoria regionale di un concorso pubblico per l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per i posti destinati alla Regione Campania, aveva conseguito 20,1 punti nella prova scritta, a fronte della soglia minima di 21/30 prevista dal bando. Con il ricorso introduttivo ha impugnato l'esito della prova, l'avviso di pubblicazione e gli atti connessi, deducendo violazione e falsa applicazione della lex specialis, degli artt. 51 e 97 Cost., dei principi di par condicio concorsorum e di uguaglianza, nonché disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato l'ambiguità dei quesiti nn. 55, 57, 59 e 87, assumendo che tale ambiguità gli avrebbe impedito di superare la prova. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria relativa al contingente regionale della Campania, deducendone l'illegittimità derivata. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato, con decreto presidenziale comunicato via PEC il 25 febbraio 2026, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, assegnando un termine perentorio di venti giorni per l'adempimento e un ulteriore termine di dieci giorni per il deposito della prova. Il ricorrente ha trasmesso all'Amministrazione la documentazione necessaria soltanto l'8 aprile 2026 e ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, sostenendo che l'ordine non era stato contenuto nell'ordinanza cautelare precedente, ma in un successivo decreto presidenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le contestazioni relative ai quesiti concorsuali e alla graduatoria. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva adempiuto nel termine perentorio all'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. Il termine decorreva dalla comunicazione via PEC del decreto presidenziale del 25 febbraio 2026 e l'adempimento è stato eseguito solo l'8 aprile 2026, oltre il termine di venti giorni. La tardività era inoltre pacifica, essendo stata segnalata dall'Amministrazione e riconosciuta dallo stesso ricorrente nell'istanza di rimessione in termini. La richiesta di errore scusabile è stata respinta perché tale istituto ha carattere eccezionale e presuppone obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, oppure situazioni particolari concretamente impedit ive per una parte diligente. Nel caso concreto il decreto era chiaro, specifico e regolarmente comunicato; la mancata osservanza è stata ricondotta a un deficit di diligenza del difensore, non idoneo a giustificare la rimessione in termini. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a., il mancato tempestivo adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio ha comportato l'improcedibilità dell'intero gravame. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha imposto al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile rilevanza d'ufficio dell'improcedibilità per tardiva integrazione del contraddittorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso quale conseguenza della mancata tempestiva esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35.
La mancata notificazione e il mancato deposito tempestivi dell'atto di integrazione del contraddittorio determinano l'applicazione della disciplina sull'improcedibilità.
art. 73, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione alla rilevazione d'ufficio della causa di improcedibilità nel corso dell'udienza pubblica, previo rilievo verbalizzato.
art. 51 Cost.
È stato invocato dal ricorrente, insieme agli altri parametri di legittimità della procedura concorsuale, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della procedura concorsuale, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La mancata notificazione e il mancato deposito tempestivi dell'atto di integrazione del contraddittorio, eseguito anche mediante pubblici proclami secondo le modalità e nel termine perentorio fissati dal giudice, comportano l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a.
- Il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio decorre dalla comunicazione del provvedimento giudiziale che dispone l'incombente, quando tale provvedimento è chiaro, specifico e regolarmente comunicato alla parte.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, oppure una situazione particolare che abbia concretamente impedito a una parte diligente di compiere tempestivamente l'attività processuale.
- Il deficit di diligenza del difensore nell'adempimento di un ordine giudiziale chiaro e regolarmente comunicato non costituisce, di per sé, errore scusabile idoneo a consentire la rimessione in termini, anche se l'ordine è contenuto in un decreto successivo e non nell'ordinanza cautelare precedentemente adottata.
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