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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33076/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato la determinazione della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già dato conto della quantificazione della pena sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., spiegando le ragioni per cui, pur riconosciute le attenuanti generiche, non era stata operata la massima riduzione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato sulla dosimetria della pena, richiamando i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e l'esercizio non illogico del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata come criterio di riferimento per la quantificazione della pena e per l'esercizio della discrezionalità giudiziale nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata come parametro per valutare la gravità del reato e la personalità del colpevole ai fini della determinazione della pena.

  • circostanze attenuanti generiche

    Sono state riconosciute, ma non nella massima estensione; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del giudice di merito di non applicare la riduzione più ampia.

Massime di principio

  • La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri seguiti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e delle ragioni della concreta determinazione sanzionatoria.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non comporta automaticamente la loro applicazione nella massima estensione: il giudice conserva un margine di discrezionalità, purché motivi sulla base dei parametri legali rilevanti.
  • In sede di legittimità, la valutazione sulla misura della pena non è censurabile se la motivazione del giudice di merito risulta coerente, non illogica e ancorata ai criteri normativi di commisurazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una mera contestazione del giudizio discrezionale di merito, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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