Sentenza n. 19/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento: - del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio tenendo conto della maturazione degli avanzamenti retributivi biennali previsti dall’art. art.6 bis d. l. n. 387/87 (conv. con modificazioni in L. 472/1987), come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del TFS, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui alla citata norma nella relativa base di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali biennali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria e collocato a riposo a domanda all'età di 58 anni, dopo 39 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990. L'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto sostenendo che, per il personale cessato a domanda, il beneficio sarebbe subordinato al versamento della contribuzione previdenziale residua previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 165/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplini l'attribuzione dei sei scatti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e non possa essere esteso al diverso calcolo del trattamento di fine servizio. Per il TFS resta applicabile l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che riconosce il beneficio agli appartenenti alle forze di polizia cessati dal servizio, compreso il collocamento a domanda quando siano maturati almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, mediante il rinvio all'art. 6-bis, non ha abrogato né condizionato il beneficio previsto per il TFS, ma lo ha utilizzato, con diversa finalità, per la determinazione della base pensionabile. Poiché il ricorrente possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi, il TAR ha dichiarato il suo diritto e condannato l'I.N.P.S. a rideterminare e corrispondere il TFS includendo i sei scatti, oltre agli interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento fino al saldo. Le spese sono state compensate per l'originaria incertezza giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987
al personale delle forze di polizia ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione disciplina direttamente il beneficio rilevante per la liquidazione del TFS e lo applica anche al collocamento a domanda quando ricorrano i requisiti anagrafici e contributivi.
art. 21 l. n. 232/1990
Ha esteso il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS anche al personale collocato a riposo a domanda in presenza dei requisiti previsti.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... al personale che cessa dal servizio a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La norma riguarda l'attribuzione dei sei scatti ai fini del trattamento pensionistico e della relativa base pensionabile; non può essere interpretata come deroga o condizione per il beneficio previsto dall'art. 6-bis ai fini del TFS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Prevede il rinvio dinamico all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Consente il riconoscimento degli interessi sui crediti previdenziali; il TAR ne ha disposto la corresponsione dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del TFS fino al saldo.
Massime di principio
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui disciplina i sei scatti stipendiali e il previo versamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, opera ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e non incide sulla distinta disciplina del trattamento di fine servizio.
- Per gli appartenenti alle forze di polizia cessati a domanda, il diritto all'inclusione nel TFS dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non è subordinato al versamento della contribuzione previdenziale residua previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, purché siano integrati i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il rinvio operato dall'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non comporta l'abrogazione o la compressione del beneficio previsto da quest'ultima disposizione ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, poiché le due norme operano su piani previdenziali distinti.
- In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, l'ente previdenziale deve riliquidare il TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e corrispondere gli interessi sul credito previdenziale dalla scadenza del termine di pagamento fino al saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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