Sentenza n. 1131/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 75 del 21 dicembre 2021 emessa dal Comune di Filottrano avente ad oggetto “ordinanza di demolizione e messa in pristino opere abusive ricadenti in area ubicata in Filottrano in via Bartoluccio, catastalmente distinta al catasto urbano al foglio 25 particelle n. 181, 180, 154, 148, 72, 52, 53”; 2) di ogni atto precedente, presupposto e/o – comunque – connesso, ivi inclusi – per quanto occorrer possa – il verbale del sopralluogo di data 2 settembre 2021; la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12960 del 27 settembre 2021 inviata alla sig.ra Doretta Carbonari ed alla sig.ra Cosetta Carbonari (il cui contenuto non è noto alle parti ricorrenti, per non esserne state destinatarie, ed in ordine alla quale ci si riserva sin d'ora la proposizione di motivi aggiunti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino di opere edilizie abusive presso Villa Gentiloni, adottata il 21 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società conduttrice dell’immobile e l’associazione che lo deteneva in comodato hanno impugnato, in via dichiaratamente cautelativa, l’ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione e la rimessione in pristino delle opere abusive accertate con sopralluogo del 2 settembre 2021. Hanno dedotto che le opere erano sanabili e rappresentato che le proprietarie avrebbero presentato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001. Il ricorso menzionava inoltre, tra gli atti presupposti, il sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento, riservando eventuali motivi aggiunti; dal testo non risultano ulteriori censure di merito articolate. In udienza, il 9 ottobre 2026, il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la rinuncia resa in udienza non rispettava le forme prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e quindi non poteva determinare l’estinzione del processo. Ha tuttavia considerato la dichiarazione, insieme alle circostanze riferite dal Comune, quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4: dopo l’ordinanza era stata presentata un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, con parziale ripristino, e il Comune aveva rilasciato il permesso n. 24 del 15 settembre 2022, ritenendo consolidate le condizioni di conformità delle opere. Ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla per le spese, poiché le parti intimate non si erano costituite.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Nel caso di specie la rinuncia è irrituale, in quanto non è stata formulata con le modalità e le forme prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3 del codice di rito, ora menzionati.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme e le modalità previste dai commi 1 e 3; una dichiarazione irrituale non estingue il processo. La dichiarazione e gli altri fatti univoci successivi possono tuttavia essere valutati come prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso che non rispetta le forme prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non determina l’estinzione del processo; la dichiarazione può però essere valutata, insieme a fatti o atti univoci successivi, come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.
- Quando, dopo l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria e il ripristino delle condizioni di conformità fanno venir meno l’interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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