Cassazione Penale, Sentenza n. 3587/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 02/03/2021 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P. (per superamento del limite edittale). Il Tribunale aveva motivato il diniego con la mancanza di segni di recupero e di un regolare stile di vita: assenza di stabile occupazione da lungo periodo (licenziamento da Agenzia delle Dogane dieci anni prima, svolgimento solo di prestazioni occasionali), successivo arresto per spaccio di stupefacenti avvenuto nel domicilio, notizie di polizia sfavorevoli e relazione UEPE che ha rilevato il mancato avvio di una revisione critica del passato delinquenziale e la carenza di una rete familiare di supporto. L'avv. Vittorio Balzani ha impugnato sostenendo vizio di motivazione e di diritto, lamentando che il Tribunale non ha valorizzato elementi positivi (assenza di denunce da oltre sette anni, tentativi di ricerca di lavoro nonostante la crisi, attaccamento alle figlie, disponibilità al volontariato segnalata dall'UEPE) e che non è richiesta una completa revisione critica ma solo l'avvio del percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha operato un esame attualizzato e complessivo della condotta del ricorrente (precedenti, pendenze, comportamento successivo alla condanna e situazione personale attuale). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per l'affidamento in prova è necessario valutare anche i comportamenti attuali e la prognosi favorevole di reinserimento; ha considerato decisivi l'assenza protratta di occupazione stabile, l'arresto per spaccio (pur anteriore) e la relazione negativa dell'UEPE circa il mancato avvio di una revisione critica, nonché la mancanza di adeguata rete di supporto. Ha altresì osservato che, sebbene non sia richiesta una compiuta revisione critica ma solo l'avvio di essa, nella fattispecie tale avvio non emergeva sufficientemente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; la Corte richiede valutazione della condotta successiva alla condanna e della prognosi favorevole per il reinserimento
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa; la richiesta è stata dichiarata inammissibile perché la pena da espiare supera il limite edittale previsto per tale misura
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina fattispecie di spaccio; nel caso è richiamata in relazione all'arresto del ricorrente, sul quale grava anche una pendenza sotto tale profilo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il tribunale valutatore può e deve prendere in considerazione la condotta attuale e recente del richiedente, oltre ai precedenti e alle pendenze; non è limitato al solo esame del periodo cronologico della condanna
- Per l'accesso all'affidamento in prova non è richiesta una completa revisione critica del passato delinquenziale, ma è necessario che emerga almeno l'avvio del percorso rieducativo; l'UEPE e la rete di supporto familiare sono elementi decisivi nella prognosi
- L'assenza di occupazione stabile è un elemento rilevante nel giudizio prognostico: può concorrere a formare un giudizio sfavorevole se perdurante e inserita in un contesto complessivamente negativo
- Il verificarsi di reati anche anteriori rispetto alla richiesta (es. spaccio di stupefacenti) e pendenze giudiziarie pendenti possono incidere negativamente sulla concessione della misura alternativa
- Se la pena da espiare supera il limite edittale previsto dalla norma che disciplina la detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.), la misura è inammissibile per ragioni oggettive
- La valutazione di meritevolezza è dinamica: un diniego motivato non preclude future istanze qualora il richiedente dimostri un effettivo e verificabile impegno nel processo di risocializzazione
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