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Sentenza

Sentenza n. 4204/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del Questore di Pavia prot. n. -OMISSIS- del 10 luglio 2026, Cat. -OMISSIS-., notificato in data 18 luglio 2026, recante la revoca, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS-, avente scadenza in data 22 gennaio 2027, rilasciato al ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202602909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Pavia di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia nel 2016 e successivamente regolarizzato tramite procedura di emersione, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido fino al 22 gennaio 2027. Il Questore ne ha disposto la revoca in ragione della condanna irrevocabile, pronunciata per rapina impropria aggravata in concorso commessa nel 2017, ritenuta ostativa ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto: nullità o invalidità del provvedimento per difetto di sottoscrizione e per irregolarità della notificazione della copia cartacea dell’originale informatico, in violazione del CAD e dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché automatismo decisorio, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, per la mancata valutazione della concreta pericolosità sociale, della personalità e dell’integrazione dello straniero; contraddittorietà tra atti amministrativi e omessa valutazione di sopravvenienze favorevoli; violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione; violazione degli artt. 2, 3 e 27 Cost. e dell’art. 8 CEDU, nonché sproporzione della revoca rispetto alla condanna e al radicamento sociale e lavorativo del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la copia notificata recava la sottoscrizione digitale del funzionario e che la notificazione era stata effettuata tramite pubblico ufficiale. L’eventuale mancanza dell’attestazione di conformità della copia analogica all’originale digitale non incide sull’esistenza o sulla validità dell’atto, poiché la notificazione costituisce condizione integrativa dell’efficacia e può rilevare soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare, eventualmente giustificando la rimessione in termini. Nel caso concreto il ricorso era stato tempestivo e il ricorrente non aveva specificamente disconosciuto la conformità della copia all’originale. Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha ritenuto che la condanna irrevocabile per rapina, reato riconducibile all’art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p., fosse automaticamente ostativa al rilascio o al mantenimento del permesso di soggiorno. Per i reati ostativi l’Amministrazione non deve svolgere un’autonoma valutazione della pericolosità sociale, né ponderare l’integrazione sociale e lavorativa o la modesta entità concreta del fatto, poiché la valutazione di pericolosità è stata compiuta direttamente dal legislatore. L’automatismo può essere temperato in presenza di specifici legami familiari di cui all’art. 29 del d.lgs. 286/1998, ma il ricorrente non risultava avere in Italia coniuge, figli o genitori, essendo stato allegato soltanto un rapporto con un cugino. Per la natura vincolata del potere, sono state respinte anche le censure procedimentali relative alla partecipazione, al preavviso di rigetto e alla motivazione, poiché gli elementi dedotti non avrebbero potuto determinare un esito diverso. Il motivo fondato sulla proporzionalità e sull’art. 8 CEDU è stato respinto: l’ampia discrezionalità legislativa in materia di immigrazione incontra i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, ma può prevedere la revoca automatica per reati particolarmente gravi. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, invocata dal ricorrente, riguarda soltanto reati riconducibili all’art. 381 c.p.p. e non si estende ai reati più gravi di cui all’art. 380 c.p.p., tra i quali rientra la rapina. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La condanna per determinati reati, tra cui quelli riconducibili all’art. 380 c.p.p., costituisce causa ostativa al soggiorno dello straniero e consente o impone la revoca del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata applicata quale base normativa della revoca del permesso di soggiorno; per i reati ostativi il provvedimento assume natura sostanzialmente vincolata, salvo il temperamento derivante dalla presenza di specifici legami familiari tutelati dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998.

  • art. 628 c.p.

    La rapina, per la quale il ricorrente è stato condannato, è qualificata come reato ostativo al soggiorno.

  • art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p.

    La rapina rientra tra i reati di maggiore gravità considerati ostativi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L’atto non è nullo in assenza delle condizioni tipiche di nullità; il difetto prospettato nella sottoscrizione non è stato riscontrato.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La notificazione del provvedimento amministrativo attiene alla fase integrativa dell’efficacia e non alla sua esistenza o validità.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    L’eventuale mancata attestazione di conformità della copia analogica all’originale digitale può incidere sull’efficacia della comunicazione, ma non determina l’invalidità o l’inesistenza del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le censure procedimentali non conducono all’annullamento quando, trattandosi di potere vincolato, è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le doglianze relative alla motivazione sono infondate poiché la condanna per reato ostativo rendeva vincolata la revoca.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non rileva quando gli apporti partecipativi non avrebbero potuto modificare l’esito vincolato del procedimento.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    La presenza in Italia di coniuge, figli o genitori può temperare l’automatismo derivante dalla condanna per reato ostativo; il rapporto con un cugino non è sufficiente.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudice può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata in sede cautelare quando la causa è di agevole definizione e il contraddittorio è completo.

  • art. 8 CEDU

    La disciplina automatica applicata ai reati più gravi non è stata ritenuta, nel caso concreto, incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

  • artt. 2, 3 e 27 Cost.

    Non risultano violati dai meccanismi legislativi di revoca automatica riferiti a reati particolarmente gravi, nei limiti ritenuti applicabili dal giudice.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento amministrativo non costituisce requisito di esistenza o validità dell’atto, ma condizione integrativa della sua efficacia; l’irregolarità della notificazione può incidere sulla decorrenza del termine per impugnare e, se ha indotto in errore il destinatario, giustificare la rimessione in termini, senza determinare l’annullamento dell’atto.
  • Per la copia cartacea di un provvedimento amministrativo formato digitalmente, la mancata attestazione di conformità all’originale non determina di per sé l’inesistenza o la nullità del provvedimento, soprattutto quando il destinatario non abbia formulato uno specifico e circostanziato disconoscimento della conformità della copia.
  • La condanna irrevocabile per un reato ostativo rientrante tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p. comporta, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la revoca o il diniego del permesso di soggiorno senza necessità di un’autonoma valutazione amministrativa della pericolosità sociale, dell’integrazione lavorativa o della concreta gravità dell’episodio criminoso.
  • L’automatismo conseguente alla condanna per reato ostativo può essere temperato dalla presenza di legami familiari qualificati in Italia, riferiti a coniuge, figli o genitori ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/1998; un rapporto di parentela con un cugino non integra tale eccezione.
  • Quando la revoca del permesso di soggiorno è imposta dalla condanna per un reato ostativo e non sussistono legami familiari qualificati, le garanzie procedimentali e l’obbligo di valutare gli elementi favorevoli dedotti dal privato non possono condurre all’annullamento se è certo che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale riferita all’automatismo per reati riconducibili all’art. 381 c.p.p. non si estende automaticamente ai reati più gravi riconducibili all’art. 380 c.p.p., per i quali può rimanere applicabile la revoca automatica del permesso di soggiorno, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiDifetto di motivazione

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