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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19515/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bernardini aveva chiesto la cessazione dell'uso e il ripristino della pendenza della copertura del muro di cinta, denunciando uso non titolato del cortile; i convenuti (Fracassi e Di Santo) avevano riconnesso l'esistenza di una servitù di passaggio (per contratto/rogito 12.12.1956) tramite domanda riconvenzionale. Dopo vari gradi: il Tribunale di Latina aveva ritenuto costituita la servitù da contratto; la Corte d'Appello di Roma inizialmente confermò; la Cassazione (sent. 24128/2006) cassò e rimise per accertare l'atto costitutivo, la sua opponibilità e il contenuto. In sede di rinvio la Corte di Appello (sent. 5632/2015) ha accertato l'insussistenza del diritto reale reclamato dai ricorrenti per mancata prova dell'adempimento dell'obbligo di conferimento delle strisce per la strada previsto dal rogito del 12.12.1956, e ha condannato i ricorrenti al ripristino della pendenza. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione per vizi di eccesso di potere nel rinvio, omessa o insufficiente motivazione, errata gestione delle spese, mancata integrazione del contraddittorio, valutazione delle opere apparenti e omissione dell'invito alla mediazione; la Corte di Cassazione ha esaminato e rigettato ciascuna doglianza ritenendola infondata o inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Fracassi e Di Santo. Ha confermato che, in sede di rinvio, il giudice doveva verificare l'esistenza, l'origine e l'opponibilità del diritto reale e che la Corte di Appello ha correttamente concluso per la mancata prova dell'adempimento dell'obbligazione prevista dal rogito del 12.12.1956 (ovvero la creazione della strada nei termini convenuti). Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale, legittima la condanna alle spese disposta in funzione dell'esito complessivo del giudizio, inammissibili le doglianze sul mancato intervento di altri litisconsorti non dedotte nei precedenti gradi, non decisiva la sola esistenza di opere apparenti se l'origine del diritto è convenzionale e non è provato l'adempimento, e infondata la censura sulla mediazione per ragioni di tempus e perché in appello la mediazione è facoltativa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.700 oltre accessori) e al possibile ulteriore versamento del contributo unificato previsto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Articolo invocato come base per le censure di nullità, violazione di legge e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze fondate su tali termini

  • art. 115 e art. 132 c.p.c.

    Richiamati in relazione al dovere di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la decisione di rinvio fosse adeguatamente motivata e che la Corte territoriale avesse esaminato gli atti e gli elementi probatori

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in tema di litisconsorzio necessario e integrazione del contraddittorio; la Corte ha confermato che la questione non poteva essere sollevata in fase di rinvio ove non dedotta nei precedenti gradi

  • art. 1061 e 1062 c.c.

    Norme del codice civile in tema di servitù; richiamate dai ricorrenti per sostenere la prevalenza delle opere apparenti, ma la Corte ha evidenziato che quando l'origine del diritto è convenzionale la prova dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale è determinante

  • art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010

    "chi intende esercitare in giudizio un'azione ..."

    La norma introduce la mediazione obbligatoria per alcune materie; la Corte ha osservato la non applicabilità ratione temporis al giudizio di primo grado esaurito anteriormente e che in appello l'avvio della mediazione è facoltativo (comma 2), pertanto l'omissione non determina vizio

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 68 conv. con legge 9 agosto 2013, n. 98

    Richiamato per spiegare quando è stata introdotta la modifica che ha inserito il comma 1-bis all'art. 5 del d.lgs. n.28/2010; implica inapplicabilità retroattiva al giudizio principale

  • D.P.R. n.115/2002 art. 13 comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte dei ricorrenti in via solidale

  • sentenza Corte di Cassazione n.24128/2006

    "... la controversia va conseguentemente riesaminata, individuando l'atto costitutivo della servitù, la sua opponibilità alla ricorrente, il suo contenuto ed in relazione ad esso l'accertamento dell'effettiva destinazione a strada dei terreni da conferire"

    Decisione che ha cassato la precedente pronuncia e rimesso la causa per accertare origine, opponibilità e contenuto del diritto di servitù; la Corte territoriale ha eseguito l'indagine demandata

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione il giudice del rinvio può e deve indagare sull'esistenza, origine e opponibilità del diritto oggetto della cassazione, anche se in precedenti gradi era stata data diversa interpretazione.
  • Se un diritto reale ha origine convenzionale (obbligo di conferire aree per strada), il semplice esame delle opere materiali (opere apparenti) può non essere sufficiente; incombe sulla parte che invoca il diritto la prova dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale o della effettiva costituzione della servitù.
  • Le questioni processuali (es. mancanza di litisconsorzio, nullità per mancata mediazione) devono essere tempestivamente dedotte nei precedenti gradi o al primo momento utile; in caso contrario possono essere inammissibili in sede di rinvio o cassazione.
  • La liquidazione delle spese in un giudizio di rinvio segue il principio della soccombenza in base all'esito complessivo del processo, non al singolo grado; il giudice del rinvio può condannare alle spese per tutti i gradi in base al risultato finale.
  • La disciplina della mediazione va valutata ratione temporis: norme introdotte successivamente al compimento dei fatti o alla conclusione del giudizio di primo grado possono non essere applicabili; inoltre, in appello l'avvio della mediazione è generalmente discrezionale del giudice.

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