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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di tre anni per -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quattro per -OMISSIS- e cinque per -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti della Questura di Firenze recanti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, per durate variabili da tre a cinque anni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo-cumulativo contro diversi DASPO adottati in seguito all'aggressione di tifosi del Montespertoli da parte di alcuni tifosi del Viareggio durante una partita del campionato di Eccellenza toscano. Dal testo emerge che i provvedimenti erano contestati in relazione alla ricostruzione dei fatti, all'individuazione dei singoli partecipanti, alla valutazione dell'apporto causale di ciascuno, ai profili soggettivi e alla diversa quantificazione della durata del divieto. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali: i DASPO non avevano identica motivazione, descrivevano condotte individuali differenti, valorizzavano diversi profili soggettivi e presentavano durate diverse. È stata inoltre rilevata l'ulteriore inammissibilità dell'impugnazione proposta direttamente da uno dei ricorrenti minorenni, anziché dagli esercenti la responsabilità genitoriale. La procura successivamente depositata dai genitori non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, in applicazione del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025 sull'inapplicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a. I ricorrenti avevano prospettato anche l'applicazione del prospective overruling, ma la Sezione ha escluso che vi fossero un orientamento prevalente contrario alla soluzione adottata o un contesto di imprevedibilità della regola applicata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. In primo luogo, ha affermato che il ricorso collettivo-cumulativo amministrativo è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali — cioè identità di petitum, causa petendi, contenuto degli atti impugnati e motivi — e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti. Nel caso concreto tali requisiti mancavano perché ciascun DASPO era fondato sulla valutazione autonoma della condotta del singolo destinatario e aveva durata differente, da tre a cinque anni; le posizioni non potevano quindi essere trattate come un'unica parte processuale. In secondo luogo, per il ricorrente minorenne, il ricorso era inammissibile anche perché proposto direttamente dal minore e non dai suoi rappresentanti legali, senza possibilità di sanatoria mediante la procura successivamente rilasciata dai genitori. Il TAR ha inoltre escluso il prospective overruling, poiché la regola applicata era consolidata e non risultava un prevalente orientamento giurisprudenziale di segno contrario né un'interpretazione nuova e imprevedibile. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    contestazione della questione rilevata d'ufficio alle parti

    La disposizione consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, come avvenuto per l'ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di applicare l'art. 182, comma 2, c.p.c. quando il codice del processo amministrativo non presenti una lacuna, secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è applicabile al processo amministrativo, tramite l'art. 39 c.p.a., per sanare il difetto di rappresentanza processuale del minore mediante una procura successiva.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo-cumulativo è ammissibile soltanto se sussistono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale.
  • L'identità delle situazioni sostanziali e processuali richiede, in via rigorosa, la coincidenza del petitum, della causa petendi, dei motivi dedotti e del contenuto degli atti impugnati; la mera comunanza del contesto fattuale o dell'evento lesivo non è sufficiente.
  • Quando più provvedimenti sanzionatori amministrativi descrivono condotte individuali differenti, valorizzano diversi elementi soggettivi e stabiliscono durate diverse della misura, essi esprimono rapporti distinti tra ciascun destinatario e l'amministrazione e non possono essere impugnati validamente con un unico ricorso collettivo-cumulativo.
  • Nel processo amministrativo il difetto di rappresentanza processuale del minore non è sanabile mediante il deposito successivo della procura dei rappresentanti legali applicando l'art. 182, comma 2, c.p.c. tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a., quando il codice del processo amministrativo non presenti una lacuna in materia.
  • Il prospective overruling non opera in assenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente contrario alla regola applicata o di una situazione di oggettiva incertezza e imprevedibilità della nuova soluzione interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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