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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33507/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi previsto per la revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione. Non essendosi costituita l'intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Due soggetti hanno proposto ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso della controparte, aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile e rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. Nel ricorso per revocazione sono stati dedotti: errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, inapplicabilità del termine di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c., violazione del giudicato interno e configurabilità dell'emendatio libelli. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., nella formulazione applicabile al caso, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge richiamata nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione opera, nel regime applicabile, il termine lungo di sei mesi; la proposizione oltre tale termine comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento camerale accelerato.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    richiamato come profilo di doglianza dai ricorrenti, senza esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato perché la decisione revocata aveva rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione è soggetto al termine lungo di sei mesi quando il provvedimento impugnato ricade nel regime introdotto dalla modifica normativa richiamata dalla Corte.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine previsto determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare i motivi di revocazione dedotti.
  • Quando il resistente non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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