Cassazione Civile, Ordinanza n. 33507/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi previsto per la revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione. Non essendosi costituita l'intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso della controparte, aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile e rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. Nel ricorso per revocazione sono stati dedotti: errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, inapplicabilità del termine di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c., violazione del giudicato interno e configurabilità dell'emendatio libelli. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., nella formulazione applicabile al caso, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge richiamata nella decisione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione opera, nel regime applicabile, il termine lungo di sei mesi; la proposizione oltre tale termine comporta inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento camerale accelerato.
art. 183, comma 5, c.p.c.
richiamato come profilo di doglianza dai ricorrenti, senza esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 2932 c.c.
richiamato perché la decisione revocata aveva rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione è soggetto al termine lungo di sei mesi quando il provvedimento impugnato ricade nel regime introdotto dalla modifica normativa richiamata dalla Corte.
- La proposizione del ricorso oltre il termine previsto determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare i motivi di revocazione dedotti.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →