Cassazione Civile, Ordinanza n. 24037/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva notificato a una società poi cancellata un avviso di accertamento per maggiori imposte Iva e II.DD. relative all’anno 2011. La società era stata oggetto di scissione parziale proporzionale nel 2012, con costituzione di due società beneficiarie. La notifica dell’atto era stata eseguita nel 2016 all’ultimo amministratore, benché la società fosse già posta in liquidazione e fosse stato nominato un liquidatore. La società aveva impugnato l’avviso deducendo l’inesistenza della notifica e, comunque, la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento. La CTR aveva accolto l’appello ritenendo che l’atto dovesse essere notificato agli ex soci e che la costituzione del liquidatore non avesse sanato il vizio, anche perché la conoscenza dell’atto sarebbe intervenuta quando il termine decadenziale era già spirato. In Cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità del giudizio per difetto di ius postulandi del difensore della società, assumendo che la morte del liquidatore prima della notifica dell’appello avesse reso inefficace il mandato; 2) violazione dell’art. 28 d.lgs. 175/2014, sostenendo che non vi fosse obbligo di notifica agli ex soci e contestando la valutazione del giudice d’appello sulla notifica all’ultimo amministratore; 3) violazione delle norme sulla solidarietà tra società scissa e beneficiarie, deducendo che la tempestiva notifica dell’avviso alle società beneficiarie della scissione rendeva comunque tempestiva e legittima la pretesa anche verso la società scissa; 4) violazione dell’art. 156 c.p.c. per non avere la CTR considerato la sanatoria del vizio di notifica per effetto dell’impugnazione proposta dal liquidatore.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché il mandato alle liti conferito per il "giudizio" e con ampi poteri doveva intendersi esteso ai gradi successivi, applicandosi il principio di ultrattività della procura; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando comunque che la CTR aveva errato nel ritenere necessaria la notifica agli ex soci e che, in concreto, l’atto andava notificato al liquidatore nominato. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in caso di scissione parziale, i debiti tributari anteriori alla scissione gravano solidalmente e illimitatamente su tutte le società partecipanti all’operazione, sicché la tempestiva notifica dell’avviso alle beneficiarie impedisce la decadenza dell’amministrazione anche nei confronti della società scissa. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma richiamata per censurare la sentenza d’appello sia per violazione di legge sia per nullità del procedimento/sentenza.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Richiamati per affermare che l’estinzione o il venir meno della parte in pendenza di giudizio può integrare un evento interruttivo, ma con efficacia limitata dal principio di ultrattività della procura se l’evento non viene dichiarato o notificato.
art. 300, comma 4, c.p.c.
Richiamato per indicare le modalità di documentazione o notificazione dell’evento interruttivo quando la parte è contumace.
art. 28 d.lgs. 175/2014
Richiamato dall’Agenzia come disciplina che, ai soli fini tributari, differisce gli effetti estintivi della cancellazione della società; la Corte rileva però che il motivo era inammissibile per difetto di interesse.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata dalla società per sostenere la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento per decorso del termine quinquennale.
art. 1310 c.c.
La Corte afferma che, in materia tributaria e di solidarietà fra coobbligati, gli effetti espansivi favorevoli al creditore incidono anche sul potere di accertamento, con effetto conservativo che impedisce la decadenza verso i coobbligati non raggiunti da valida notifica.
art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. n. 917 del 1986
Le disposizioni sono lette nel senso che, per i debiti fiscali anteriori alla scissione, la responsabilità della società beneficiaria è solidale e, in ambito tributario, illimitata rispetto a tutte le società partecipi dell’operazione, anche nella scissione parziale.
art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997
Interpretato nel senso che, nei casi di scissione anche parziale, ciascuna società è obbligata in solido per le somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia della scissione.
art. 16, comma 12, l. n. 537/1993
Richiamato in chiave sistematica per l’IVA, nel senso che la disciplina fiscale prevede responsabilità solidale delle società beneficiarie, senza limitarsi ai casi di scissione totale.
artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.
Richiamati per evidenziare che la disciplina civilistica della scissione, nel rapporto tra creditori civili e società beneficiarie, pone limiti diversi rispetto alla disciplina tributaria, più favorevole al fisco.
art. 1292 c.c.
Richiamato come base generale del vincolo di solidarietà tra coobbligati.
art. 2740 c.c.
Richiamato quale espressione del principio generale di responsabilità patrimoniale, applicato alla solidarietà tributaria tra società scissa e beneficiarie.
art. 3, comma 1, Cost.
La Corte costituzionale è richiamata per avere escluso la violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina della responsabilità solidale tributaria da scissione.
art. 53, comma 1, Cost.
Richiamato per escludere che la responsabilità solidale delle beneficiarie violi la capacità contributiva.
art. 12 della sesta direttiva 82/891/CEE
La disciplina unionale è letta nel senso che gli Stati membri possono prevedere un sistema di tutela dei creditori anche con responsabilità solidale delle società beneficiarie e possono limitare tale responsabilità all’attivo netto attribuito; la direttiva non impedisce una tutela rafforzata del credito fiscale.
art. 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/CEE
Interpretato dalla CGUE nel senso ampio di comprendere, tra gli elementi del passivo della scissa, anche debiti indeterminati o non ancora quantificati al momento della scissione, purché derivanti da fatti anteriori.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per sostenere la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, motivo assorbito dall’accoglimento del terzo.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria parziale, i debiti tributari riferiti a periodi d’imposta anteriori alla scissione gravano in via solidale su tutte le società partecipanti all’operazione, con una tutela del credito fiscale più ampia di quella prevista dal codice civile per i creditori comuni.
- La tempestiva notifica dell’avviso di accertamento ad almeno uno dei coobbligati solidali conserva il potere impositivo dell’Amministrazione anche verso gli altri coobbligati non validamente raggiunti dalla notifica, impedendo la decadenza dell’ufficio nei loro confronti.
- Nelle controversie relative a società cancellate o poste in liquidazione, la procura alle liti conferita al difensore per il "giudizio" con ampi poteri si interpreta come estesa ai gradi successivi, in applicazione del principio di ultrattività del mandato, salvo specifici eventi interruttivi dichiarati o notificati.
- La disciplina tributaria della scissione, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale, consente di attribuire al fisco una protezione rafforzata rispetto ai creditori civilistici, senza limiti quantitativi necessariamente ancorati al patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie.
- L’avviso validamente notificato ad alcuni condebitori solidali produce effetti conservativi anche nei confronti degli altri, con riferimento non solo alla prescrizione ma anche alla decadenza dal potere di accertamento in materia tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23937/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23938/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23939/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23946/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23948/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23954/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →