Sentenza del 14/10/2016 n. 5299 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA' - Applicazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 - Natura sostanziale - Sussiste - Efficacia retroattiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, secondo cui, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società produce effetti dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. La questione era se tale disposizione potesse applicarsi retroattivamente anche alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La sentenza ha qualificato l'art. 28, comma 4, come norma di natura sostanziale, poiché introduce un nuovo e originale sistema di garanzie a favore dell'Erario e incide direttamente sulle obbligazioni tributarie. Di conseguenza, la disposizione non ha efficacia retroattiva e si applica esclusivamente quando la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese è stata presentata dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma è stata interpretata come disposizione sostanziale, non meramente processuale o procedimentale, perché incide sulle obbligazioni tributarie e introduce garanzie nuove per l'Erario. Pertanto non può essere applicata retroattivamente.
Massime di principio
- Una norma che incide direttamente sull'esistenza, sull'entità o sulle garanzie delle obbligazioni tributarie ha natura sostanziale e, in assenza di un'espressa previsione, non si applica retroattivamente.
- Il differimento degli effetti dell'estinzione societaria previsto dall'art. 28, comma 4, opera soltanto per le società la cui richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese è stata presentata dopo il 13 dicembre 2014.
- La qualificazione formale di una disposizione come norma collegata ad accertamento o riscossione non basta a renderla processuale: occorre valutarne concretamente gli effetti sui rapporti obbligatori.
- Per applicare correttamente la disciplina occorre verificare la data della richiesta di cancellazione della società, non soltanto la data dell'accertamento o dell'atto impositivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2016Sentenza del 14/10/2016 n. 20791 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2016Sentenza del 14/10/2016 n. 20793 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2016Sentenza del 14/10/2016 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 14 ott 2016Sentenza del 14/10/2016 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 ott 2016Sentenza del 14/10/2016 n. 1774 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 ott 2016Sentenza del 14/10/2016 n. 6035 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →