Cassazione Penale, Ordinanza n. 28969/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: violazione dell'art. 522 c.p.p. per asserita nullità; censura del giudizio di responsabilità e della valutazione delle prove; contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p.; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; doglianze sulla recidiva, sulle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sulla nullità aspecifico e, comunque, non dedotto in appello. Ha considerato gli altri motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito, diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 522 c.p.p.
Richiamato come parametro della dedotta nullità, ma la censura è stata ritenuta aspecifica e non dedotta in appello.
art. 385, comma 4, c.p.
Invocato dal ricorrente per il riconoscimento dell'attenuante connessa al reato di evasione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 385 c.p.
È il reato oggetto della condanna impugnata, indicato come evasione; il comma 4 è stato richiamato quale attenuante non riconosciuta.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di primo o secondo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso fondato su una nullità processuale deve essere specifico e non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando non risulta proposto in appello, salvo che si tratti di vizio rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti.
- Non sono ammissibili in cassazione doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La generica contestazione degli elementi costitutivi del reato, delle circostanze attenuanti o del trattamento sanzionatorio, se non calibrata sulla motivazione della decisione impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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