Sentenza del 27/05/2016 n. 11004 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva ritenuto soggetto a ICI per l'anno 2002 un immobile di sua proprietà, poiché censito catastalmente in una categoria diversa da quelle riconducibili alla ruralità, come A/1 o D/10. La CTR aveva quindi considerato legittimo il diniego del rimborso ICI opposto dal Comune, senza ritenere necessario verificare in concreto se l'immobile fosse strumentale all'attività agricola.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il Comune ha accettato la rinuncia, previa autorizzazione della Giunta. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Articoli 390 e 391 del codice di procedura civile
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte nei casi previsti, determina l'estinzione del processo. In questo caso la Corte non ha deciso nel merito la questione relativa all'assoggettamento a ICI, ma ha chiuso il giudizio per rinuncia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla legge n. 228 del 2012
La disposizione prevede, in determinate ipotesi di rigetto o definizione sfavorevole dell'impugnazione, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha dato atto che, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti per imporlo alla ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, il giudizio può estinguersi senza una decisione sul merito della controversia.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia che accerti definitivamente la correttezza della tesi del resistente: la questione sostanziale resta non decisa dalla Corte.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti concordano sulla rinuncia o quando ricorrono ragioni ritenute giustificative dal giudice.
- In materia tributaria, la classificazione catastale dell'immobile può assumere rilievo ai fini dell'imposizione, ma la sentenza esaminata non stabilisce in via definitiva quale debba essere l'interpretazione della ruralità o della strumentalità dell'immobile, perché il ricorso è stato dichiarato estinto.
- La verifica dell'ulteriore contributo unificato deve essere effettuata in concreto in base all'esito processuale e alla specifica causa di definizione del giudizio.
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