Sentenza n. 468/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - del diniego all’istanza di accesso trasmesso in data 20 ottobre 2025 (allegato n.1) - del diniego, trasmesso in data 4 novembre 2025, all’istanza contenuta nel riscontro di Romeo al primo diniego (allegato n. 2) nonché per la condanna della Stazione appaltante all’ostensione dei documenti richiesti, previo accertamento del relativo diritto in capo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia agli atti era stata depositata dal difensore munito di procura speciale, tempestivamente notificata alle altre parti e non opposta. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dei dinieghi di accesso né il diritto all’ostensione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione.
Atto impugnato: dinieghi all’accesso trasmessi il 20 ottobre 2025 e il 4 novembre 2025, relativi ad atti e documenti sull’adesione dell’Università all’Accordo Quadro Consip “Facility Management Grandi Immobili” - Lotto 13
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i dinieghi opposti alle istanze di accesso del 25 settembre 2025 e dell’1 ottobre 2025, aventi ad oggetto copia di atti e documenti relativi all’adesione dell’Università all’Accordo Quadro Consip “Facility Management Grandi Immobili” - Lotto 13. La controinteressata ha eccepito la violazione dei termini a difesa, sostenendo che la controversia non rientrasse nel rito speciale previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, ma nella disciplina generale dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a., con applicazione degli artt. 87, comma 3, e 46 c.p.a. Il TAR, con ordinanza n. 7982 del 9 dicembre 2025, ha ritenuto applicabile il rito dell’accesso ordinario, considerato che la procedura era stata affidata ed era in esecuzione dal 2023. Successivamente, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, con procura speciale, notificandola alle altre parti, che non si sono opposte.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
rinuncia agli atti del giudizio
La rinuncia agli atti, validamente depositata dal difensore munito di procura speciale, notificata alle altre parti e non opposta, determina l’estinzione del giudizio.
art. 116 c.p.a.
La controversia è stata ricondotta al rito generale in materia di accesso, in considerazione del fatto che la procedura risultava affidata e in esecuzione dal 2023.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
disciplina speciale (e accelerata)
La disciplina processuale speciale in materia di accesso nell’ambito delle procedure di affidamento non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, riferito a una procedura già affidata e in esecuzione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato, insieme all’art. 46 c.p.a., per la fissazione della camera di consiglio secondo i termini del rito ordinario dell’accesso.
art. 46 c.p.a.
È stato richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., per la disciplina dei termini a difesa e della fissazione della camera di consiglio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se proveniente da un difensore munito di procura speciale, tempestivamente notificata alle altre parti e non opposta, comporta l’estinzione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
- La controversia sull’accesso a documenti relativi a una procedura di affidamento già conclusa e in fase di esecuzione è assoggettata al rito generale previsto dall’art. 116 c.p.a., anziché al rito speciale accelerato applicabile all’accesso nell’ambito della procedura di affidamento in corso.
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