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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5559/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione aggravata; il ricorrente censura la mancanza di motivazione sulla ritenuta recidiva e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante prevista dall'art. 61 n.7 c.p., richiamando principi della Corte Costituzionale (sent. n.185/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa motivazione della Corte d'appello circa l'eccezione di insussistenza della recidiva. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa all'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello (indicata nella pronuncia come Corte di appello di Napoli) affinché si pronunci espressamente sul punto. La questione relativa al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ex art. 69 c.p. è stata dichiarata assorbita.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020 art. 23 co.8

    art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma citata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; impiego procedurale per le conclusioni in sede di Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.185 del 2015

    Richiamata per i principi relativi all'applicazione della recidiva e all'obbligo di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, secondo tali principi, l'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica e non può essere assunta tacitamente.

  • Codice penale, art. 61 n.7

    Individua l'aggravante collegata al fatto commesso su cose provento di reato (qui: rapina aggravata con uso di armi). La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile tale aggravante, circostanza rilevante nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

  • Codice penale, art. 69

    Regola il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Cassazione ha ritenuto assorbita la questione del bilanciamento in seguito al rinvio per la mancata motivazione sulla recidiva, rimettendo al giudice del rinvio l'ulteriore valutazione.

Massime di principio

  • Quando la recidiva è contestata dalle parti, il giudice (di primo o secondo grado) è tenuto a motivare espressamente la sua esistenza: la mancata motivazione costituisce vizio che può legittimare l'annullamento e il rinvio.
  • Il riconoscimento di più circostanze aggravanti non esonera il giudice dall'analizzare e motivare separatamente l'eventuale recidiva e la decisione di non riconoscere le attenuanti in regime di prevalenza.
  • Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. tra aggravanti e attenuanti deve essere esplicitato nel provvedimento; tuttavia, se sussiste un vizio preliminare (es. mancata motivazione sulla recidiva), la Corte di legittimità può rinviare la valutazione sul bilanciamento al giudice di merito, dichiarando la questione assorbita.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve sollevare chiaramente l'eccezione di insussistenza della recidiva e chiedere al giudice motivazione puntuale; l'assenza di tale motivazione costituisce argomento forte per il ricorso per cassazione.

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