Cassazione Penale, Sentenza n. 13082/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati di detenzione e trasporto di cocaina, deducendo: (1) inutilizzabilità di intercettazioni disposte dopo la presunta scadenza del termine massimo delle indagini preliminari (artt. 271 e 407 c.p.p.), lamentando l'impossibilità di ottenere la certificazione della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato; (2) mancata consegna di specifiche registrazioni (richiesta ai sensi dell'art. 293, comma 3 c.p.p.), ossia DVD privi delle conversazioni indicate nelle annotazioni di P.G.; (3) carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), con particolare contestazione dell'affermazione secondo cui il ricorrente traeva sostentamento esclusivamente dallo spaccio; (4) omessa motivazione circa l'impossibilità di adottare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha dichiarato molti dei motivi inammissibili per genericità e, nel merito, infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la mancata trasmissione della data di iscrizione nel registro non sia di per sé vizio idoneo a travolgere l'ordinanza, specie quando il ricorrente non indica quali intercettazioni sarebbero state illegittime né dimostra l'incidenza della loro esclusione sulla "prova di resistenza"; inoltre il tribunale del riesame non può svolgere indagini istruttorie. Sul secondo motivo ha rilevato che per alcuni capi la gravità indiziaria risultava da altri elementi (riprese, immagini, annotazioni) e che le conversazioni effettivamente utilizzate risultavano messe a disposizione (RIT 113, progressivi 976 e 978) mentre i progressivi non indicati non erano richiamati nell'ordinanza. Sugli ultimi motivi la Corte ha ritenuto motivata e non illogica la valutazione di pericolo di reiterazione del reato, anche sulla base del comportamento del ricorrente che aveva commesso ulteriori reati durante la detenzione domiciliare, rendendo inidonei gli arresti domiciliari; di conseguenza la misura detentiva si è rivelata proporzionata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'uso di intercettazioni per la formazione del convincimento: la Corte richiede che la difesa specifichi quali intercettazioni siano illegittime e dimostri l'incidenza della loro esclusione sul quadro probatorio complessivo
art. 407 cod. proc. pen.
Riferito al termine massimo di durata delle indagini preliminari; la Corte osserva che la presunta scadenza non è provata dal ricorrente e che, anche se alcune intercettazioni fossero inutilizzabili, occorre valutare se le residue prove superino la "prova di resistenza"
art. 268 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla consegna di copie di atti/processi: la Corte valuta la rilevanza della mancata ostensione rispetto agli atti effettivamente richiamati nell'ordinanza impugnata
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la produzione di documenti e registrazioni: la Corte richiede specificità nella contestazione circa parti mancanti e verifica se le registrazioni effettivamente utilizzate siano state messe a disposizione
art. 274 cod. proc. pen.
Funge da parametro per la motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ritiene che l'ordinanza abbia adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione del reato
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda l'alternatività delle misure: la Corte ha ritenuto che gli arresti domiciliari si fossero dimostrati inidonei nella pratica, giustificando la custodia carceraria
art. 309, comma 5 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di trasmissione di atti al riesame; la Corte precisa che non tutti gli atti processuali di contenuto meramente procedurale (es. certificazione di iscrizione) sono obbligatoriamente trasmissibili
art. 291, comma 1 cod. proc. pen.
Definisce gli elementi che fondano i provvedimenti limitativi della libertà; la Corte distingue tra atti rilevanti ai fini del provvedimento e atti meramente processuali
art. 335 cod. proc. pen.
Richiamato a proposito della possibilità per la difesa di ottenere attestazioni dalla cancelleria (ad es. sulla data di iscrizione), la Corte osserva che il ricorrente non ha invocato esplicitamente tale rimedio
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di specificità del ricorso per cassazione: la Corte rileva l'inammissibilità per genericità se il motivo non illustra l'incidenza dell'eventuale esclusione di prove sulla decisione impugnata
Massime di principio
- La contestazione dell'utilizzabilità di intercettazioni per superamento dei termini delle indagini richiede che il difensore specifichi quali conversazioni siano illegittime, dimostri la data di iscrizione o utilizzi gli strumenti di cancellaria previsti (art. 335 c.p.p.) e spieghi l'effetto concreto dell'esclusione sulla "prova di resistenza"
- Il tribunale del riesame ha poteri limitati e non può svolgere indagini istruttorie sulle questioni di merito; la valutazione deve basarsi sulle risultanze processuali acquisite e sugli elementi prodotti dalle parti in udienza
- La semplice asserzione generica di mancata consegna di registrazioni è insufficiente: va indicato con precisione quale materiale è mancante e come esso sia stato utilizzato per fondare la misura
- Quando l'ordinanza si fonda su molteplici elementi autonomi e autosufficienti (es. immagini, servizi di osservazione, sequestri) l'eventuale inutilizzabilità di alcune intercettazioni può rivelarsi priva di incidenza sull'esito, se le residue prove conservano la capacità di sostenere la misura cautelare
- Per contestare la motivazione sulle esigenze cautelari occorre confrontarsi specificamente con le ragioni addotte (pericolo di fuga, di reiterazione, gravità degli indizi) e non limitarsi a censure generiche; la recidiva o il compimento di reati durante misure alternative sono elementi forti a favore della custodia
- La richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) va valutata anche sulla base dell'effettiva idoneità pratica: se il soggetto ha commesso nuovi reati durante misure domiciliari, ciò giustifica il rigetto della richiesta
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