Cassazione Civile, Ordinanza n. 04660/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 emesso nei confronti di un avvocato, per asserita mancata esposizione di compensi ricevuti da due società e ricostruiti dall’Ufficio in via induttiva tramite dati presuntivi (spesometro) e ritenute d’acconto risultate versate in suo favore. Il contribuente sosteneva che quelle ritenute si riferissero a prestazioni maturate e fatturate nel 2011, con ritenuta slittata al 2012. I giudici di merito avevano accolto le ragioni del contribuente. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, la nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente o gravemente illogica, lamentando la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul processo tributario. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con quattro motivi: omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul tema delle spese; violazione del giudicato interno in relazione alla tardività della notifica dell’invito al contraddittorio; motivazione apparente della sentenza; violazione dello Statuto del contribuente e del principio di ricettizietà degli atti tributari. La Corte ha ritenuto che il motivo principale non fosse una censura surrettizia ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma investisse direttamente la motivazione, quindi ammissibile anche in presenza di doppia conforme. Ha poi accolto il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la sentenza d’appello non si confrontava con i motivi di gravame dell’Ufficio né con la doglianza del contribuente sul giudicato interno, e che la motivazione era solo apparente, priva del minimo costituzionale; ha escluso che bastasse un richiamo alla sentenza di primo grado, in mancanza di autonoma e sufficiente rielaborazione critica. Gli altri motivi incidentali sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale del contribuente, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché proceda a nuovi accertamenti in fatto e rivaluti le questioni rimaste assorbite. La decisione d’appello è stata cassata perché la motivazione era apparente e non consentiva il controllo sul ragionamento decisorio, sia rispetto alle censure erariali sia rispetto alla questione del giudicato interno dedotta dal contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione delle norme sul procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte esclude che la censura dell’Agenzia sia una surrettizia critica al vizio di omesso esame del fatto, chiarendo che il motivo attacca direttamente l’apparato motivazionale.
artt. 36 e 61, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come norme sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è posta a fondamento della censura di nullità per motivazione apparente.
artt. 115 e 132 c.p.c.
Richiamati per denunciare l’assenza di una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione della sentenza.
art. 348 bis c.p.c.
Invocato dalla resistente per sostenere l’inammissibilità del ricorso principale per doppia conforme; la Corte ne esclude l’operatività sul caso concreto.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato in relazione al limite alle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, ma ritenuto non ostativo alla specifica censura proposta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte richiama il principio per cui l’omissione può talora integrarsi in una decisione implicita, ma non ravvisandola nel caso concreto accoglie il motivo sulla motivazione apparente su altro profilo.
art. 2909 c.c.
Richiamato insieme all’art. 324 c.p.c. per il dedotto giudicato interno sulla tardività della notifica dell’invito al contraddittorio.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per il tema del giudicato interno formatosi sulle questioni non contestate.
art. 6 L. 212/2000
Invocato nel quarto motivo incidentale in relazione alla ricettizietà degli atti tributari, ma tale motivo resta assorbito.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all’art. 111 Cost. quale base del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all’art. 24 Cost. a sostegno della ragione più liquida e dell’esigenza di economia processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è ammissibile quando investe direttamente l’apparato motivazionale e non si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche in presenza di doppia conforme.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non espone in modo effettivo e intelligibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della decisione, impedendo il controllo sulla ratio decidendi; ciò avviene anche se il giudice richiama precedenti gradi di merito senza un’autonoma e critica rielaborazione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se la decisione richiamata è già coperta da giudicato oppure se il richiamo è accompagnato da un recepimento autosufficiente e da una valutazione critica dei contenuti richiamati; non basta la mera adesione apodittica alla sentenza di primo grado.
- Il mancato esame espresso di un’eccezione non integra necessariamente omessa pronuncia quando la statuizione adottata è incompatibile con l’eccezione stessa, ma tale criterio non opera se dalla sentenza non sia comunque desumibile una presa di posizione implicita e controllabile.
- In presenza di un motivo di più agevole soluzione, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida e decidere la causa sulla questione logicamente subordinata ma decisiva, per ragioni di economia e celerità processuale.
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