Cassazione Penale, Sentenza n. 35193/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti a Romano. L'eccezione principale è che il Tribunale ha erroneamente computato il termine di prescrizione tenendo conto della qualificazione della ricettazione come "di speciale tenuità" (art. 648, quarto comma), ritenendone diminuito il termine massimo di prescrizione al pari degli altri reati contestati. Il Procuratore ha invece sostenuto che la speciale tenuità è una circostanza attenuante e, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può incidere sul calcolo del termine di prescrizione, che deve essere determinato con riferimento al limite edittale massimo dell'ipotesi-base.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. Ha affermato che l'ipotesi di speciale tenuità prevista dall'art. 648, quarto comma, non costituisce una autonoma fattispecie ai fini della prescrizione ma una circostanza attenuante; pertanto il termine di prescrizione va computato sul limite edittale massimo dell'ipotesi-base. Di conseguenza la ricettazione accertata in data 20/04/2017 non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata è stata annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione perché si proceda nel merito e siano esaminate le deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (quarto comma)
La formulazione "di speciale tenuità" per la ricettazione è qualificata dalla Corte come circostanza attenuante e non come autonoma fattispecie rilevante per la determinazione del termine di prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Ai fini della prescrizione non possono essere considerate circostanze attenuanti che incidano sulla pena; il termine di prescrizione si calcola con riferimento al limite edittale massimo dell'ipotesi-base.
art. 485, art. 491, art. 640 cod. pen.
Sono richiamati come confronti nel ragionamento del Tribunale, ma la Corte individua l'errore nel trattare la speciale tenuità come diminutiva del termine prescrizionale al pari di altre fattispecie.
giurisprudenza citata (Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani)
Viene richiamato il principio consolidato secondo cui la speciale tenuità non rileva per il calcolo della prescrizione e che il termine va computato rispetto al massimo edittale dell'ipotesi-base.
Massime di principio
- La "speciale tenuità" è una circostanza attenuante, non una fattispecie autonoma: non può ridurre il termine di prescrizione previsto per il reato base.
- Per il calcolo della prescrizione si deve prendere come riferimento il limite edittale massimo dell'ipotesi-base; le attenuanti che incidono sulla pena non si usano per abbattere il termine prescrizionale (art. 157 c.p.).
- Eventuali interruzioni della prescrizione (es. emissione del decreto di citazione a giudizio) devono essere computate e possono prolungare il termine prescrizionale effettivo.
- Se il giudice di merito dichiara la prescrizione basandosi su una riduzione del termine prescrizionale dovuta a circostanze attenuanti, la decisione è vulnerabile di annullamento in Cassazione.
- In fase difensiva, occorre valutare distintamente la possibile riconoscenza di attenuanti sul piano del merito e la valutazione del termine prescrizionale che resta ancorata al massimo edittale della fattispecie-base.
- In caso di annullamento della dichiarazione di prescrizione la causa viene rinviata per nuovo esame del merito: le deduzioni difensive già depositate possono e dovranno essere nuovamente valutate dal giudice di merito.
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