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Sentenza

Sentenza n. 861/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4852/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 4852/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto a un ricorrente il diritto al beneficio di euro 500,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, e all'altra ricorrente il diritto al beneficio di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo. È stata documentata sia la definitività della sentenza sia l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante il puntuale pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Il giudice ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell'esecuzione del titolo può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti, in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l'inesecuzione dell'obbligo riconosciuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta analogicamente applicabile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
  • In caso di mancata esecuzione spontanea dell'ordine di ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a soggetto munito delle necessarie competenze.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né precluso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta dipendente dell'amministrazione resistente, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l'attività commissariale rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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