Cassazione Civile, Ordinanza n. 18835/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una professionista iscritta ad albo, di un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale le aveva richiesto contributi per l'anno 2011, assumendo l'obbligo di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo non dimostrato dall'ente lo svolgimento di attività professionale abituale e valorizzando, come indice contrario all'abitualità, il reddito inferiore a euro 5.000. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e della normativa previdenziale dei professionisti, sostenendo che la mera iscrizione all'albo non basta a escludere l'obbligo contributivo, ma che ciò che rileva è l'esercizio abituale dell'attività professionale; inoltre ha contestato che il mancato superamento della soglia di euro 5.000 possa essere usato come criterio dirimente per negare l'iscrizione quando l'attività sia abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale non già coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000 rileva invece solo per le attività di lavoro autonomo occasionale. Il parametro reddituale può al più costituire un indizio della non abitualità, ma non un criterio autonomo e decisivo per escludere l'obbligo di iscrizione.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
è richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata.
art. 53, D.P.R. n. 917/1986
richiamato nel quadro delle norme sul reddito di lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
richiamati in relazione alla disciplina previdenziale degli avvocati e al coordinamento con la Gestione separata.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
richiamato nel complesso delle disposizioni sulla previdenza forense e sull'iscrizione obbligatoria.
art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai lavoratori autonomi occasionali solo se il reddito annuo supera euro 5.000; tale soglia non è il criterio decisivo per le attività abituali.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato allo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che non sia già assoggettata a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di reddito di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non può essere utilizzata come parametro autonomo per escludere l'iscrizione quando l'attività presenti carattere di abitualità; in tale ipotesi essa può rilevare solo come indizio, da valutare insieme agli altri elementi di fatto.
- L'abitualità dell'attività professionale deve essere accertata in concreto, con valutazione complessiva degli indici disponibili; l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione dell'attività sono elementi presuntivi, ma non determinano automaticamente l'esito del giudizio.
- L'eventuale reddito inferiore alla soglia di euro 5.000 può deporre contro l'abitualità, ma non basta da solo a fondare la decisione se non è accompagnato da un accertamento puntuale della concreta modalità di svolgimento dell'attività.
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