Cassazione Penale, Sentenza n. 832/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Grandin era stato condannato per il furto, in data 16/05/2014, di un apparecchio 'soffiatore' riposto nel cassone di un furgone comunale durante lavori di sfalcio. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: (I) vizio di motivazione circa l'affermazione che l'oggetto fosse 'esposto alla pubblica fede', sostenendo che il dipendente comunale esercitasse controllo continuo sugli attrezzi e che il soffiatore fosse contenuto in una cassetta attrezzi e quindi non esposto; (II) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il reato era di modesta gravità, l'imputato ha collaborato e subito ammesso l'addebito nonostante precedenti penali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede per 'necessità' derivante dai lavori di falciatura e dall'esigenza di avere gli strumenti a portata di mano, richiamando orientamenti giurisprudenziali che definiscono la 'necessità' in senso relativo e concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché concerne valutazioni di merito (concessione delle attenuanti generiche) non sindacabili in Cassazione salvo vizi logici o contraddittori; il richiamo ai precedenti penali è legittimo e può ostare all'attribuzione delle attenuanti. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto), n. 7
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante relativa alle cose esposte alla pubblica fede: l'esposizione per 'necessità' va valutata concretamente e in senso relativo, non assoluto, tenendo conto delle circostanze che giustificano lasciare temporaneamente gli oggetti incustoditi (es. lavori che richiedono gli attrezzi a portata di mano).
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La decisione sottolinea che l'apprezzamento del giudice di merito sulle attenuanti generiche è una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione o contraddittorietà; i precedenti penali possono essere presi in considerazione e ostare alla concessione delle attenuanti.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 51255/2019; Sez. 5, n. 4763/2018; Sez. 5, n. 43952/2017)
I precedenti richiamati confermano che: a) l'esposizione alla pubblica fede per 'necessità' richiede accertamento concreto di esigenze impellenti e non differibili; b) la necessità va intesa in senso relativo; c) la valutazione delle attenuanti è rimessa al giudice del merito, la cui motivazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
Massime di principio
- L'aggravante per cose 'esposte alla pubblica fede' si verifica anche quando l'oggetto è lasciato incustodito per esigenze lavorative concrete e non differibili: la 'necessità' è valutata in concreto e in senso relativo.
- In cassazione non è possibile sindacare valutazioni di merito sulle attenuanti generiche a meno che la motivazione del giudice non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- L'onere di dimostrare l'assenza di esposizione o la possibilità di custodia più adeguata grava sul ricorrente che impugna la valutazione di merito; censure puramente fattuali sono spesso dichiarate manifestamente infondate.
- I precedenti penali costituiscono elemento rilevante nella valutazione delle attenuanti e possono legittimamente determinare il diniego delle stesse se ritenuti preponderanti dal giudice.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (ad es. somma a favore della cassa delle ammende) salvo diversa dichiarazione di responsabilità per l'inammissibilità.
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