Sentenza n. 3448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 21352/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e accolto, per il residuo, la domanda di accertamento del diritto alla doppia indennità per servizi esterni e alla retribuzione dei trenta minuti di pausa pranzo non fruiti
Esito
Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, quanto alla doppia indennità per servizi esterni, la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e dell’art. 9 d.P.R. n. 395/1995, contestando il riconoscimento della pretesa per il periodo residuo rispetto a quello per il quale l’Amministrazione aveva già attribuito l’indennità. Ha inoltre dedotto error in iudicando sulla spettanza della retribuzione relativa ai trenta minuti destinati alla consumazione del pasto, sostenendo che i dipendenti non avrebbero presentato i necessari giustificativi per il recupero delle ore. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello. La controversia concerneva personale impiegato, con ordini formali di servizio, in turni a giorni alterni di almeno dodici ore, in attività di vigilanza armata di beni e immobili dell’Amministrazione, con presidio continuativo degli impianti di sicurezza anche durante il tempo destinato al pasto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Quanto alla doppia indennità per servizi esterni, ha ritenuto corretta la declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere per il periodo e l’importo già riconosciuti dall’Amministrazione. Ha inoltre confermato l’accoglimento della pretesa per il restante periodo, rilevando che l’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 395/1995 estende l’indennità al personale della polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni e che l’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 170/2007 prevede la misura doppia per l’orario settimanale articolato a giorni alterni, entro il limite di trenta indennità mensili. La circolare amministrativa richiamata ammette inoltre il riconoscimento dell’indennità al personale impegnato in servizi di mera vigilanza armata di immobili e beni dell’Amministrazione. Il precedente riconoscimento dell’indennità in misura semplice e, successivamente, in misura doppia è stato considerato atto ricognitivo dei presupposti normativi e della natura del servizio. Le modalità concrete del servizio — turni di almeno dodici ore, ordini formali, armamento, presidio degli impianti e impossibilità di interrompere il servizio — integravano una guardia armata. Secondo il giudice, ragioni di logica, parità di trattamento e interpretazione costituzionalmente orientata impediscono di negare l’indennità a chi svolga il medesimo servizio soltanto perché manca la presenza di detenuti. Quanto alla retribuzione dei trenta minuti destinati al pasto, il Collegio ha richiamato la disciplina delle mense obbligatorie di servizio e ha ritenuto irrilevante la mancata presentazione di giustificativi quando risultino provati i presupposti sostanziali del diritto. Il disciplinare del 4 luglio 2017 imponeva infatti che gli impianti di allarme fossero presidiati anche durante il tempo dedicato al pasto; tale obbligo rendeva quel periodo parte integrante dell’orario effettivo di servizio, salvo che l’Amministrazione avesse organizzato una sostituzione idonea a consentire una pausa reale. Non essendo stata dimostrata tale sostituzione, è stata confermata la spettanza della relativa retribuzione. Le spese del grado, pari a euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato in relazione alla declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, di una parte della pretesa.
art. 9 d.P.R. n. 395/1995
Riconosce l’indennità per servizi esterni anche al personale della polizia penitenziaria impiegato, sulla base di ordini formali, in servizi organizzati in turni presso strutture e ambienti individuati dalla disposizione.
art. 8 d.P.R. n. 170/2007
Prevede l’indennità per servizi esterni in misura doppia per il personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, svolga un orario settimanale articolato a giorni alterni, entro il limite di trenta indennità mensili.
art. 52 d.P.R. n. 82/1999
Richiamato dalla circolare amministrativa quale base per il riconoscimento dell’indennità al personale impegnato in servizi di mera vigilanza armata di immobili e beni dell’Amministrazione.
art. 1, lettera b), legge n. 203/1989
Disciplina l’istituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale delle forze di polizia che, in ragione degli impegni connessi al servizio, non può consumare il pasto presso il proprio domicilio.
art. 3 legge n. 203/1989
Estende la disciplina delle mense obbligatorie di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata parzialmente quando l’Amministrazione abbia riconosciuto la pretesa solo con riferimento a una determinata somma o a uno specifico periodo, mentre residui contestazione per la parte restante.
- L’indennità per servizi esterni in misura doppia spetta al personale della polizia penitenziaria impiegato, sulla base di ordini formali, in turni a giorni alterni e in attività di vigilanza armata continuativa dei beni o degli immobili dell’Amministrazione, entro i limiti previsti dalla normativa applicabile.
- Il riconoscimento amministrativo dell’indennità per servizi esterni, anche se disposto inizialmente in misura semplice e successivamente in misura doppia, costituisce elemento ricognitivo della sussistenza dei presupposti normativi e della natura del servizio svolto.
- Il periodo destinato alla consumazione del pasto costituisce tempo effettivo di servizio quando il dipendente sia obbligato a mantenere il presidio continuativo degli impianti o della struttura e non possa allontanarsi, salvo che l’Amministrazione assicuri una sostituzione idonea a consentire una pausa effettiva.
- La spettanza di un trattamento retributivo collegato allo svolgimento effettivo del servizio non può essere negata per mere formalità o per la mancata utilizzazione di strumenti informatici di rendicontazione quando i presupposti sostanziali del diritto risultino provati.
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