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Ordinanza

Ordinanza n. 1391/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, appellata ai sensi dell’art. 62 c.p.a.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e la sospensione degli atti contestati in primo grado. Il Consiglio di Stato dà atto delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Consiglio superiore della magistratura, ritenute fondate, ma non le esamina analiticamente poiché, anche a prescindere da esse, l’appello non presenta profili di fondatezza. In fase cautelare non sono state inoltre allegate ragioni di periculum in mora tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. All’esame sommario proprio della fase cautelare ha condiviso le ragioni già esposte dal TAR, ritenendo insussistenti profili di fondatezza dell’appello; ha inoltre rilevato l’assenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico degli appellanti, soccombenti, e liquidate in complessivi 1.500 euro oltre oneri di legge, se dovuti, in favore delle amministrazioni costituite e in solido tra loro.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità degli appellanti e degli estremi dell’ordinanza impugnata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il rigetto può essere fondato anche sulla concomitante insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, valutati con cognizione sommaria propria della fase.
  • La sospensione degli atti impugnati non può essere concessa in assenza di ragioni concrete e specificamente allegate idonee a dimostrare un pericolo di danno grave e irreparabile.
  • Il giudice cautelare può respingere l’appello ritenendo condivisibili le ragioni dell’ordinanza di primo grado, senza procedere all’analitica disamina delle eccezioni processuali quando l’impugnazione risulti comunque infondata nel merito cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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