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Sentenza

Sentenza n. 1126/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2482 del 2023.

Giustizia amministrativa202600284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione, limitatamente alle spese legali, della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2482 del 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2482 del 2023, con riferimento alle spese legali. Nel corso del giudizio ha rappresentato e documentato che la sentenza era stata eseguita dall’amministrazione. Non risultano dedotti ulteriori specifici vizi o contestazioni, poiché la controversia si è concentrata sull’intervenuta esecuzione dell’obbligo relativo alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il giudicato era stato eseguito e che non residuava alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, applicando il principio della soccombenza virtuale, ossia valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito. Le spese sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del processo e tale esecuzione elimina integralmente l’utilità concreta della domanda, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese processuali, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
  • La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato è compatibile con la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, se il comportamento amministrativo ha reso necessario proporre il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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